|
Sulla mailing list dei Comitati Genitori - a partire dai dubbi e dalle richieste di un genitore
(
http://it.groups.yahoo.com/group/comitati-genitori/messages/9881?threaded=1&m=e&var=1&tidx=1)
- si è recentemente sviluppato un intenso dibattito relativo alle modalità di voto sugli argomenti oggetto delle sedute.
Cinzia O. ha fornito una risposta organica e basata sia sulla solida conoscenza delle normative esistenti che sulla pratica quotidiana: la potete leggere qui.
“Come devono avvenire le votazioni in Consiglio di Istituto? Il Direttore Scolastico può votare? Gli astenuti vanno considerati come parte della maggioranza? Chi può chiedere l’appello nominale? Il voto deve essere motivato? E in caso di parità nella votazione cosa succede?”
Le domande su come si vota in Consiglio di Istituto giungono copiose alla mailing list dei Comitati Genitori. E’ opportuno fare dunque un po’ di chiarezza, partendo da quanto dicono le normative attualmente in vigore sugli Organi Collegiali.
La normativa di riferimento che disciplina i ruoli del Consiglio di Istituto e/o dei suoi componenti è riconducibile a due testi fondamentali:
La Circolare Ministeriale 105/75 (
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cm105_75.html)
e il Decreto Interministeriale del 28 maggio 1975 (
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/di28575.html)
Da questi, è possibile desumere immediatamente alcune risposte chiare ai quesiti posti sulle modalità di voto.
Per iniziare, il Dirigente Scolastico, per quanto membro di diritto e certamente dotato di una certa autorevolezza, è all'interno del consiglio di circolo o di istituto un consigliere come gli altri: dunque ha diritto di voto ed il suo voto ha lo stesso valore di quello degli altri consiglieri.
All'interno del Consiglio di Istituto l'unica posizione per così dire "privilegiata" è quella del presidente. Infatti, per l'art. 37 del D.Lvo 297/94 comma 3
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu02.html):
" Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente".
Quanto alle votazioni, lo stesso articolo 37 al comma 4 afferma, completando quanto espresso prima:
"La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone".
Quindi "normalmente" si vota a maggioranza e il voto è palese. Il voto è segreto solo quando si tratta di persone.
Anche la CM 105/75 e il Decreto interministeriale del 28 maggio 1975 non ci dicono niente di più in merito all'appello nominale, perchè quanto non definito da norme nazionali dev'essere stabilito dal regolamento interno di istituto.
Tuttavia, trattandosi di un organo collegiale, anche la mozione di appello nominale proposta dal Dirigente Scolastico (o da altri) deve essere motivata e supportata da un numero di consiglieri stabilito dal regolamento. Il discorso è diverso se a proporre tale mozione è il Presidente che dirige la seduta.
Tra l'altro il DLvo 297/94 all'art. 42 comma 5 specifica che:
"Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale".
I poteri del Presidente del Consiglio Comunale sono normati dallo Statuto e dal Regolamento di cui ogni Comune/Provincia deve dotarsi ai sensi degli articoli 6/7 del DLgs 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali,
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/00267dl.htm).
L'articolo 39 dello stesso DLgs, infatti, recita soltanto che "Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio."
Se ne deduce, ai fini del nostro ragionamento, che è estremamente opportuno normare anche questi aspetti all'interno del Regolamento di Istituto, che per gli organi collegiali ha la stessa valenza che hanno Statuto e Regolamento per gli organi consiliari di Comuni e Provincie.
Ancora una precisazione per quanto riguarda il ruolo degli astenuti.
Il comma 3 dell'art. 37 del già citato DLvo 297/94 afferma che "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi".
La giurisprudenza, per la maggior parte (ma non con indirizzo unanime), assimila l'astensione ad un voto nullo, considerandolo come “non validamente espresso”.
Su questa posizione maggioritaria si è espresso anche il Consiglio di Stato con un interessante parere
(http://www.cni-online.it/documenti/dv04647.htm).
Questo significa che, in una votazione, si può considerare approvata con ragionevole certezza una proposta che ottenga (per fare un esempio reale citato da un genitore) 2 voti a favore, 1 contrario e 9 astenuti; e, se qualcuno opponesse ricorso verso un tale esito, la maggioranza degli organi giudicanti gli darebbe torto (il che non vieta, però, che ne possa trovare uno che gli dia legittimamente ragione!).
Dunque, consigliamo a chiunque voti di assumere sempre posizioni chiare e nette (si o no) e di non utilizzare l’astensione come mezzo strumentale per esprimere il proprio dissenso.
Per evitare ogni dubbio, il ruolo dell’astensione potrebbe anche essere normato attraverso il Regolamento di Istituto. Infatti il già citato art. 37 comma 3 continua, dicendo " ... salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente... ".
Ovvero ammette la possibilità di una interpretazione diversa, più precisa e valida ai fini giuridici, soltanto nel caso il Regolamento di Istituto si pronunci esplicitamente a tale riguardo: in caso contrario, valgono le considerazione di cui sopra.
A cura della redazione di Genitori e Scuola
Maggio 2008 |