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Attenzione: le domande e risposte qui sotto riportate sono state raccolte nel
tempo. Non possiamo garantire che i riferimenti normativi riportati
siano relativi a leggi ancora in vigore, stante l'attuale situazione
determitatasi a causa delle riforme in atto.
Vi preghiamo, pertanto, di verificare voi stessi l'attualita' delle norme citate.
ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI INFORMAZIONE
"il P.O.F non è stato consegnato. Adesso ci comunicano che può essere visionato in segreteria insieme alla carta dei servizi, al regolamento interno ecc. Come ottenere il documento? a chi denunciare il mancato rispetto della legge? "
Risposta: "Se le buone maniere sono ormai tutte bruciate, si deve fare richiesta scritta al preside per avere fotocopia dei documenti, come previsto dalla legge 241/90, sulla Trasparenza. Se la Carta dei servizi non ha stabilito altri termini per la consegna delle fotocopie, il preside ha tempo al massimo trenta giorni. Dopo di che non resta che l'esposto al Provveditorato per segnalare la gravità dell'accaduto."
"Chiedo lumi sulle comunicazioni scuola-famiglia: c'è l'obbligo di informazione diretta (lettera, telefono) che obblighi le scuole ad informare le famiglie di eventuali variazioni di orari e date? Per una modifica della di inizio lezioni è sufficiente la pubblicazione sul quotidiano locale?"
Risposta: "No, non c'è alcun obbligo formale, però:
- gli adattamenti del calendario scolastico rispetto a quelli nazionale e regionale devono essere deliberati dal Consiglio di circolo o di'istituto. Di norma i Consigli decidono entro giugno-luglio, quindi c'era tutto il tempo per avvertire.
- il ministro ha più volte ribadito che tali variazioni debbano essere attuate con "opportune intese con il territorio", per "evitare disagi alle famiglie". Il modo migliore per evitare disagi alle famiglie è di informarle direttamente e tempestivamente: con lettera, comunicato, messaggio inviato tramite gli studenti o quant'altro.
Se tutto questo non è stato fatto, si può protestare con il preside. Meglio se per iscritto, inviando copia per conoscenza al provveditorato."
"Sono rappresentante di classe in una scuola media e rappresentante per il controllo sul servizio mensa. Non vorrei fare la solita visita nelle cucine, ma sapere la provenienza degli alimenti che finiscono nel piatto dei ragazzi. Ne ho diritto? Come devo procedere?"
Risposta: "Secondo noi la via migliore è chiedere, al preside e all'ente gestore del servizio, sulla base della legge 241/90 "Legge sulla trasparenza", tutte le informazioni e copia di tutta la documentazione relativa al servizio mensa. E da lì partire con il paziente lavoro di ricerca. La legge citata prevede che basti la qualifica di genitore per aver diritto a quelle infomazioni e a quella documentazione. A maggior ragione ne ha diritto lei in quanto rappresentante di classe."
"Nella materna di mia figlia da domani, senza alcun preavviso, cambieranno entrambe le maestre! A chi possiamo rivolgerci?"
Risposta: "Innanzitutto al dirigente scolastico e poi al provveditore agli Studi, chiedendo di conoscere i motivi di questo imporvviso cambiamento. Se è il caso, citare la legge 241/90, legge sulla trasparenza che consente a chi ne ha diritto - come in questo caso - di prendere visione di tutti gli atti relativi a decisioni che lo riguardino."
"Vorrei sapere se è legale organizzare corsi di musica con spese a carico dei genitori durante l'orario scolastico in una scuola materna."
Risposta: "Sì, se l'iniziativa e il relativo costo a carico dei genitori sono stati deliberati dal consiglio di Circolo. Diversamente no. Consigliamo di chiedere copia della eventuale delibera, citando la legge 241/90 "Legge sulla trasparenza"."
"Ho un figlio iscritto al 4° anno di ITIS. Vorrei sapere se, come rappresentante dei genitori nel consiglio di classe, ho il diritto di conoscere i percorsi formativi approntati dagli insegnanti e i criteri di valutazione. Un insegnante può decidere di dare come max voto 6?"
Risposta: "Lei ha diritto di vedere tutti gli atti relativi al percorso scolastico di suo figlio, per il semplice fatto che ne è il genitore. Così stabilisce la legge 241/90 a prescindere dal ruolo ricoperto negli organi collegiali. Ne faccia richiesta al preside. Nessuno ha mai revocato il Regio Decreto n. 1054 del 6/5/1923 che stabilisce che per le votazioni si debba usare la scala decimale. Tutta, ovviamente; A meno che il Collegio dei Docenti - e non il singolo docente - abbia formalmente deliberato un diverso sistema di valutazione . Alcune scuole, per esempio hanno introdotto una valutazione in centesimi, simile a quella dell'esame di Stato. Ma perché così ha deliberato il Collegio dei Docenti."
CONSIGLIO DI ISTITUTO
"Chi decide l'annullamento di elezioni del Consiglio d'Istituto per accertate irregolarità procedurali (trasferimento schede da scrutinare al seggio n. 1); modifica verbali scrutinio di altri seggi da parte del n.1; arbitraria ripetizione spoglio schede di altri seggi da parte del seggio .1)?"
Risposta: "L'articolo 40 dell'Ordinanza Ministeriale 5/10/1976 stabilisce che "i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 10 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di istituto".
Verificate eventuali irregolarità è la stessa commissione elettorale a far ripetere le elezioni."
"Le decisioni del Consiglio di Circolo possono essere visionate dal singolo genitore? E, in caso affermativo, dove si possono richiedere?"
Risposta: "L'articolo 43 del decreto Legislativo 297/94 stabilisce che " gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola" e che gli stessi sono sottoposti alla normativa della legge 241/90 sulla trasparenza. Il che vuol dire che quegli atti sono pubblici e quindi tutti ne possono prendere visione. In particolare, chi ne abbia diritto - come per esempio i genitori degli alunni - può chiederne fotocopia ai sensi della legge 241/90. La richiesta va indirizzata al preside."
"Gradirei sapere se i soggetti che possono chiedere la convocazione del Consiglio d'Istituto al Presidente sono:
- Presidente;
- Dirigente Scolastico;
- La maggioranza dei membri del Consiglio."
Risposta: "L'articolo 11 della C.M. n. 105/75 stabilisce che "il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva (quindi il dirigente scolastico) ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. Quindi è giusto quanto sostenuto nel quesito proposto."
"La scuola ha perso 2 sezioni staccate e il consiglio di circolo ha perso 2 membri(genitori). Come procedere per la sostituzione? Nuove elezioni, ripescare i primi non eletti per numero di voti o per lista, rifare le elezioni solo per le 2 posizioni vacanti? la scelta è discrezionale?"
Risposta: "La procedura è la seguente: se il Consiglio di circolo è in scadenza, avendo esaurito il ciclo di tre anni, si devono rielegere tutti i membri. Se il Consiglio di circolo non è in scadenza, i casi sono due:
a) se ci sono genitori che hanno avuto preferenze ma non sono stati eletti, subentrano automaticamente i primi due non eletti;
b) se non ci sono genitori " di riserva", bisogna procedere ad elezioni suppletive per i soli due posti vacanti."
"Vorrei sapere se un insegnante può far parte del Consiglio d'Istituto per la componente genitori, in quanto, il figlio frequenta lo stesso istituto"
Risposta: "Sì, non esiste alcuna incompatibilità. Ma resta una questione di opportunità sula fatto che i docenti, già istituzionalmente maggioranza relativa all'interno dei Consigli d'istituto, ricoprano ulteriori posti nella veste di genitori."
"Elezioni Consiglio d'Istituto. Presenza di una sola lista: se si verifica un risultato di parità tra due candidati, quali sono i criteri di scelta tra i due?"
Risposta: "Trattandosi di candidati di una stessa lista, "in caso di parità del numero di voti di preferenza, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista". Così stabilisce l'articolo 44.7 dell'ordinanza ministeriale numero 215/91."
SICUREZZA - 626
"In relazione alle 464 scuole a rischio, è possibile avere l'elenco di quelle situate nella mia regione?"
Risposta: "Solo la Direzione Generale (che ha sostituito i vecchi Provveditorati) della regione - e forse il ministero - può soddisfare questa richiesta."
"La classe di mia figlia ha gravi problemi per quanto riguarda gli arredi, il microclima. Il problema piu' volte segnalato al consiglio d'istituto non sembra risolvibile. Che strumenti ho come genitore per tutelare la salute di mia figia?"
Risposta: "Se il consiglio di istituto è venuto meno al suo compito di deliberare in merito alla organizzazione della attività nella scuola (articolo 10 del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola") non resta che segnalare alla ASL, con un documentato esposto, la situazione creatasi perché la ASL, a sua volta, imponga al consiglio di istituto di attuare gli opportuni interventi." Se invece vi sono problemi di sicurezza potete vedere nella nostra sezione dedicata.
"Chiedo se gli alunni di una scuola pubblica - elementare e media -debbono essere assicurati per le attività che svolgono; altrimenti in caso di incidente chi paga i danni che possono succedere come la rottura di un dente o una cicatrice permanente? Grazie"
Risposta: "Sì, è bene che siano assicurati. Ed è bene che lo siano nella maniera più ampia possibile. Così chi subisce un danno ne è indennizzato e chi lo causa non deve pagare di tasca propria. Diversamente il danno lo paga, come sempre, chi lo causa."
La classe di mio figlio e' piccola, ed i bambini hanno poco spazio per muoversi. Mi sembra troppo affollata...
Risposta: Sotto l'aspetto della didattica, che già di per se non è una cosa da trascurare, vedere:
http://www.comitatigenitori.it/ragionare/grandezza_classi.htm
Invece, per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene ed il massimo affollamento,
le normative di riferimento sono:
1) il DM LL.PP. 18/12/1975
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html i quali indici,
in virtù di quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html , sono ancora in
vigore in quanto le norme tecniche quadro di cui all'art. 5 comma 1 della
predetta legge nr. 23/96 non sono ancora state emesse. A tal fine e per altre
questioni interessanti, il codacons ha inviato apposita diffida al MIUR
http://www.codacons.it/scuola/codacons_diffida_simica.rtf . Nello specifico
è previsto un numero di alunni per classe (di almeno 50 mq) pari a 30 per le
materne (sezioni) e di 25 per le elementari, medie e superiori.
2) Nel 1992, il Ministro dell'Interno ha emesso un DM
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html sulla sicurezza
antincendio nelle scuole il quale, oltre a prevedere le caratteristiche
dell'edificio, ha anche stabilito delle norme di esercizio e che nelle classi
massimo devono esserci 26 persone (compresi alunni, insegnanti, sostegno, ecc.).
Attenzione, purché le classi siano dimensionate come prescrive il DM del 1975,
ovvero 1,80 mq netti per alunno e lo spazio per il personale docente e non,
ovvero almeno di 50 mq. . Attenzione, al 2004 solo i lavori di adeguamento alle
norme sono stati prorogati e non anche le norme di esercizio delle quali
ovviamente fa parte il massimo affollamento previsto.
2) Con il D.I. 10 marzo 1998
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm10398.html è diventato
obbligatorio emettere il piano delle emergenze
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94emergenze.pdf
redatto in conformità delle norme vigenti, formare (corso dai VV.F.) ed
istituire la squadra antincendio e di pronto soccorso il tutto conformemente al
D. Lgs. 626/94 e succ. integrazioni, modifiche e normative ad esso collegate
riportate sul documento della sicurezza e di valutazione dei rischi conforme al
modello
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94rischi.pdf .
3) se nella scuola vi sono disabili fisici, psichici, ecc. devono anche essere
osservate le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno nr. 4 del 2002.
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html
4) tenga conto che comunque, anche in presenza di lavori di adeguamento alle
norme prorogati fino al 2004, il datore di lavoro (D.S.), i dirigenti
(dipendenti che dipendono direttamente dal datore di lavoro) ed i preposti
(insegnanti, resp. di laboratorio, ecc.), adottando metodi alternativi hanno
l'obbligo di garantire un livello di sicurezza equivalente giusta previsione
art. 31 comma 3 del D. Lgs. 626/94 come modificato dal D. Lgs. 242/96
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.pdf . In relazione
ai vari gradi di responsabilità veda la disamina presente all'url
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/dirigenti_preposti.htm .
5) se la scuola supera le 100 presenze, deve avere il certificato prevenzione
incendi rilasciato dai VV.F. oltre al previsto certificato di agibilità
rilasciato dal Comune.
6) non per ultimo perché meno importante , si deve tenere anche conto di quanto
previsto dalla parte III della carta dei servizi scolastici
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html che obbliga la
scuola (autonoma) a dare agli utenti un ambiente confortevole, igienico e
sicuro.
A questo indirizzo
http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/indici_edilizia_scolastica.htm
troverà uno schema aggiornato sul numero degli alunni e gli indici minimi di
riferimento.
Con l'entrata in vigore dell'art. 21 della Legge nr. 39 del 2002, il D.S. è
obbligato a valutare "tutti" i rischi presenti e, qualora all'interno della
scuola non vi fossero competenze qualificate a gestire la sicurezza, egli è
"obbligato" (non più può ma deve) a rivolgersi ai servizi competenti esterni
alla scuola.
P.S. 1 -mi può dire qual'è la norma che autorizzerebbe il DS a mettere 29 alunni
per aula più l'insegnante ed altri?
P.S. 2 - visto il contenuto della presente il quale risulta essere un problema
comune, mi sono permesso di inviarla nelle liste di discussione specifiche
salvaguardando la sua privacy.
Mimmo DIDONNA - Codacons Area tematica "Scuola Sicura"
http://www.codacons.it/
ORARIO E CALENDARIO
"Novembre 2000 il C.d.I. delibera la settimana corta per gli ultini 3 mesi. Marzo 2001 il preside autonomamente e senza sentire il consiglio rinvia tutto al prossimo anno. E' regolare?"
Risposta: "No. L'articolo 5.2 del D.P.R. 275/99 "Regolamento dell'autonomia" demanda alle "istituzioni scolastiche" (e non quindi al solo preside) gli adattamenti del calendario. E l'articolo 10.c del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola" precisa che la competenza in materia è del consiglio di istituto. Al quale consiglio di istituto spetta eventualmente il potere di modificare o revocare la delibera a suo tempo presa."
"In consiglio d'istituto si vuol far recuperare la festività del patrono, perchè cade nel periodo estivo. E' corretto? Se i genitori in cons. istituto si oppongono può essere approvata lo stesso? Le ferie degli insegn. vanno dal 10/6 al 14/9 o anche nel periodo estivo sono a disposizione?"
Risposta: "La durata delle ferie, per il personale docente, è di 32 giorni lavorativi da fruire "durante i periodi di sospensione della attività didattica" (articolo 19 del contratto del 1995 e 49 del contratto del 1999). Nel restante periodo di sospensione della attività didattica il docente è tenuto a partecipare alle riunioni deliberate nel piano annuale delle attività. La ricorrenza del Santo Patrono è considerata giorno festivo "purché ricadente in giorno lavorativo" (articolo 20 dal contratto 1995). Ma non è previsto alcun recupero qualora cada in un giorno già festivo e comunque non lavorativo, come quelli in cui non si svolge attività didattica"
"Ho iscritto mio figlio alla prima elementare scegliendo il modulo. Dato che la classe a tempo pieno ha solo 11 adesioni sembra che verranno estratti a sorte i nomi di altri 4 bimbi. E' possibile opporsi?
Risposta: "I criteri con cui vengono formate le classi sono stabiliti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo (articolo 7.2.b e 10.4 del Decreto Legislativo 297/94 "Testo unico sull'istruzione"). Bisogna partire da lì per vedere: a) se i criteri stabiliti sono stati rispettati;
b) se è possibile chiedere una modifica di quei criteri, sulla base della situazione che è venuta a crearsi."
"Per far vivere la nostra scuola elementare di 90 bambini e non potendo offrire ai ragazzi un tempo prolungato, vorremo organizzare delle attività pomeridiane con personale formato per soddisfare la richiesta dei genitori. Grazie di inviarmi le Vs. esperienze."
Risposta: "Noi non siamo una "scuola" e quindi non abbiamo esperienze dirette da trasmettere. La cosa migliore da fare è prendere contatto qualche scuola elementare vicina, o anche lontana, purché nota per le sue iniziative. In genere queste scuole sono segnalate sulle riviste specializzate che arrivano in sala insegnanti. L'altra strada potrebbe essere quella di rivolgersi al Provveditorato, dove di solito esiste un "ufficio interventi educativi" che si occupa di questo campo."
"A chi spetta decidere sul modello scolastico da adottare (tempo normale, prolungato,sabato libero)nel caso in cui collegio docenti e consiglio di istituto sono di parere opposto?"
Risposta: "Quello segnalato è uno dei tanti casi in cui le competenze del Collegio e del Consiglio si sovrappongono, creando dei bei grattacapi. Speriamo che i nuovi organismi riformati, che si aspettano a breve, risolvano queste contraddizioni.
Intanto, diciamo la nostra. Decreto legislativo 297/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola), articolo 7.2.b: il Collegio dei docenti formula proposte al dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività scolastiche, ma "tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto". Decreto legislativo 297/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola), articolo 10.3.d: il Consiglio di istituto delibera i "'criteri generali per la programmazione educativa". Attenzione: il Collegio "formula proposte", il Consiglio "ha potere deliberante". A ciò si aggiunge il D.P.R. 275/99 (Regolamento dell'autonomia), che all'articolo 3.3 afferma che il Piano dell'offerta formativa (Pof) è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di istituto. E conclude: "Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto". Traduzione: si litiga per un po', i frutti di tutte queste belle litigate finiscono nel Pof, ma l'ultima parola spetta al Consiglio di istituto."
"Istituto comprensivo: stessa classe ma plesso diverso con orari non coincidenti (Es 3 ore la settimana di storia contro 1 sola) lo stesso vale per altre materie. Il tutto con progetti didattici uguali. Dove posso trovare informazioni sul N° di ore settimanali per ogni singola materia per una 2 elementare?"
Risposta: "Bisogna fare riferimento a due documenti fondamentali. Il primo è la Circolare ministeriale 271/1991 in cui venivano stabilite le soglie temporali minime per ogni materia, che erano: Italiano 4 ore; Matematica 3; Scienze 2; Storia e Geografia 3; Disegno 2; Musica 2; Educazione fisica 2.
L'altro documento, più recente, è il Dpr 275/99, noto come regolamento dell'autonomia, che all'articolo 4.2 afferma che "nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni". Quindi il Collegio docenti può anche decidere tempi diversi per classi diverse, purché: a) non si vada sotto quella soglia minima settimanale; b) le differenze siano funzionali ai diversi ritmi di apprendimento dei diversi alunni. Il tutto, naturalmente, è bene che sia sancito e regolamentato nel Pof (Piano dell'offerta formativa). "
"Seconda elementare. E'stato consegnato l'orario settimanale provvisorio con 1 sola ora di educazione fisica, ma soprattutto con ore di matematica nell'unico giorno di rientro al pomeriggio. Gli insegnanti dicono che e' immodificabile. A chi rivolgersi?"
Risposta: "L'articolo 7 del decreto legislativo 297/94 dice che il Collegio docenti "formula proposte al direttore didattico o al preside per la formulazione dell'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo". Quindi la trafila corretta è: il Consiglio di circolo indica dei criteri generali che dovrebbero tenere conto anche e soprattutto delle esigenze degli studenti. Il Collegio dei docenti formula al preside una propria proposta di organizzazione dell'orario delle lezioni, che probabilmente terrà conto anche delle esigenze degli insegnanti. Sulla base di questi elementi il dirigente scolastico decide l'orario definitivo. A questo punto è chiaro che eventuali proposte di aggiornamento vadano rivolte direttamente al dirigente scolastico. Prima, però, è opportuno verificare che nel predisporre l'orario il dirigente abbia rispettato i criteri indicati dal Consiglio di circolo. L'orario non è di per sé immodificabile, ma è chiaro che deve tenere conto dei molteplici vincoli dati dall'orario di servizio dei docenti."
"Vorrei sapere se il rientro pomeridiano di due ore settimanali nelle scuole elementari è obbligatorio o se faccia parte di un progetto per cui le insegnanti vengono retribuite a parte. Se si, noi genitori possiamo rifiutarci di portare i bambini a scuola nel
pomeriggio?"
"Bisogna partire dalla considerazione che con l'entrata in vigore, del Dpr numero 275/99 noto come Regolamento dell'autonomia, tutte le questioni relative all'organizzazione scolastica devono essere affrontate da un'altra prospettiva. Quella che dice che tutte le iniziative e tutti gli interventi sono possibili, e quindi legittimi, a patto che siano funzionali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa (Pof).
Va però aggiunto che il citato Dpr, all'articolo 3.3, dice che "il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di circolo, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori". Quindi se la decisione di attuare quei rientri è stata presa rispettando tutti i passaggi che abbiamo richiamato, essa diventa vincolante per genitori e studenti. Diversamente, i genitori scatenino i propri rappresentanti in Consiglio di circolo."
"Se le ore minime settimanali di una materia, indicate nella CM 271/91 non sono rispettate ed il preside non prende posizione a chi rivolgersi?"
Risposta: "Consigliamo di sottoporre la questione innanzitutto al Collegio dei docenti che "ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo". Attenzione però: il Collegio, sulla base dell'articolo 12 del DPR 275/99 "Regolamento dell'autonomia", può compensare il monte ore delle singole discipline prevedendo decrementi (da una parte) e contestuali incrementi (dall'altra) fino al 15% di quanto stabilito dai programmi nazionali. Se anche le deliberazioni del Collegio venissero disattese, non resta che segnalare il fatto al provveditore agli Studi."
POF
"Il POF rappresenta un documento vincolante per la scuola che lo adotta? Se le attività proposte nel POF non vengono realizzate di quali strumenti dispone l'utente per veder soddisfatte le proprie attese?
Risposta: "Il POF (Piano dell'offerta formativa) è un documento che "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa" delle singole scuole (articolo 3.1 del DPR 275/99 "Regolamento dell'autonomia"). E, come ogni progetto, deve poi misurarsi con la reltà. Tanto è vero che la Circolare Ministeriale 194/99 consigliava di non predisporre un POF già definito in ogni dettaglio ma piuttosto "un documento recante le linee essenziali del piano dell'offerta formativa". Tocca poi, alla fine di ogni anno scolatico, al Collegio docenti e al Consiglio di istituto - che hanno rispettivamente elaborato e adottato il Piano - verificarne l'applicazione e i risultati per introdurre gli eventuali correttivi. Al genitore interessato non resta dunque che porre la questione al Consiglio di istituto. "
"Può un dirigente scolastico dichiarare illegittima una delibera del Consiglio d'Istituto che ha espresso la volontà di non effettuare rientri pomeridiani? In pratica, secondo le attuali norme, spetta al dirigente scolastico o al Consiglio d'Istituto organizzare l'orario della scuola?"
Risposta: "Questione complessa. Il Decreto legislativo 297/94 (Testo Unico delle leggi sulla scuola), all'articolo 7.2.b, afferma che il collegio dei docenti "formula (sic) proposte al capo di istituto... per la formulazione (sic) dell'orario delle lezioni" e all'articolo 10.4 stabilisce che il consiglio di istituto "indica i criteri generali relativi...all'adattamento dell'orario delle lezioni". Il recente DPR 275/99 (Regolamento dell'Autonomia) inserisce, in particolare all'articolo 5, nuovi e ampi margini di autonomia organizzativa. Autonomia, però, che deve essere coerente con le indicazioni contenute nel POF. Dentro questo quadro riteniamo che il dirigente scolastico possa, e debba, prendere le sue decisioni che quindi devono essere motivate sulla base delle norme sopra citate."
"Mi è richiesto di pagare la somma di 30.000 lire per il P.O.F. pur avendo una struttura carente per l'attuazione di esso devo pagare ?"
Risposta: "Si tratta, ci pare di capire, del contributo che le scuole chiedono per le spese relative ai laboratori e alle attività para-extrascolastiche. Tale contributo viene deliberato dal consiglio di istituto ed è obbligatorio per gli istituti tecnici, mentre è "volontario" per gli altri tipi di scuola. Nel caso non si tratti di un istituto tecnico, sarebbe bene - prima di decidere se versarlo o meno - andare a vedere per quali motivi e per quali esigenze il Consiglio ha deliberato di chiedere quella somma."
"Mio figlio frequenta la 3° liceo scientifico sperimentale informatico. Cosa possiamo fare noi genitori se gli alunni non vengono mai portati nell'aula di informatica? Se liceo sperimentale informatico significa avere in orario fin dalla prima fisica,mi sarebbe piaciuto saperlo prima di iscriverlo."
Risposta: "Certo, lei avrebbe dovuto avere tutte le informazioni sul corso per il quale ha chiesto l'iscrizione.
E in genere le scuole le danno. Però è sempre bene fare anche lo sforzo di chiedere. L'uso dei laboratori nei licei, scuole nelle quali non era prevista la figura specifica dell'assistente di laboratorio, è spesso un
problema. Ora, con le nuove norme sulla autonomia, anche questo problema dovrebbe essere risolto.
Nell'immediato consigliamo di prendere visione, assieme al preside, del piano di lavoro annuale della classe e del P.OF. (Piano dell'offerta formativa) della scuola. Se in quei documenti è previsto l'uso dei laboratori, bisogna sollecitare il preside perchè intervenga per porre rimedio alle inadempienze dei docenti. Compito che gli è attribuito dall'articolo 396.2.f del Decreto legislativo 279/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola"."
VIGILANZA
"Chi è responsabile di un minorenne che, arrivato con qualche minuto di ritardo, deve entrare alla seconda ora per il tempo che intanto trascorre fuori dall'edificio scolastico?"
Risposta: "L'articolo 10 del decreto legislativo 297/94, Testo unico delle leggi sulla scuola, stabilisce che il consiglio di istituto o di circolo ha potere deliberante per quanto riguarda "la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola". Pertanto, tocca al consiglio di istituto o di circolo regolamentare casi come questo segnalato e indicare il responsabile della vigilanza. Se non è ancora stato fatto, sollecitare i propri rappresentanti perché il consiglio di istituto o di circolo decida in merito."
"E' lecito vietare l'accesso ai genitori nei locali scolastici (elementare) per accompagnarli e riprenderli all'uscita? Ci sono scale e i bambini spesso salgono e scendono da soli."
Risposta: "E' compito del Consiglio di circolo regolamentare "la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesimi" (articolo 10.3.a del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola").
Controlli prima cosa dice al proposito il regolamento della sua scuola e eventualmente chieda ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di proporre una modifica o una integrazione del regolamento stesso."
"Ho problemi con mio figlio di otto anni che viene picchiato a scuola da un altro alunno, le maestre non hanno ancora preso provvedimenti dicono di non aver strumenti per intervenire a livello disciplinare, e possibile? Come devo agire essendo ormai stufa della situazione."
Risposta: "Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha condannato i genitori di uno studente, che aveva ferito in classe un compagno, a risarcire il danno. Peraltro, secondo l'articolo 2048 del Codice civile, gli insegnanti sono responsabili degli incidenti che si verificano in classe, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Consigliamo di segnalare il fatto al direttore, perché compia gli opportuni passi nei confronti della famiglia dell'alunno "picchiatore", e degli insegnanti, cui comunnque compete l'obbligo della vigilanza."
"Ho una figlia che frequenta la prima elementare a tempo pieno fino alle ore 16.15. Per motivi di lavoro arrivo sempre 10 minuti dopo l'uscita: e' possibile chiedere un'autorizzazione per far rimanere il bambino a scuola con una bidella per quei dieci minuti quotidiani?"
Risposta: "Sì, ma non è detto che le venga concessa. Dipende dalla capacità del dirigente scolastico di convincere il personale non docente a fermarsi e assumersi questa responsabilità che, a dire il vero, non gli compete. Si può provare anche a interessare della questione il consiglio di circolo al quale secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 297/94 compete la regolamentazione "per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima".
"Il codice penale prevede, per l'adulto, l'obbligo di assistenza ad un minore qualora sia trovato solo. Questo vale anche per gli scolari lasciati dagli insegnanti senza custodia al termine della
scuola?"
Risposta: "Il consiglio di circolo/istituto DEVE stabilire "le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima" (articolo 10 del Decreto legislativo 297/94). Se non lo fa, o se il personale della scuola tutto (dal dirigente, agli insegnanti, ai bidelli) non si attiene a tali criteri, si espone alla cosiddetta "culpa in vigilando" così come stabilito dall'articolo 2048 del Codice civile, che impone appunto a tutto il personale della scuola di vigilare sugli alunni."
"Mia figlia frequenta la 2 media, va molto bene a scuola ed ha voglia di studiare, purtroppo la maggioranza della classe è molto indisciplinata e con scarso rendimento, inoltre gli insegnanti non fanno molto per cambiare la situazione. Che Fare?"
Risposta: "Se si possiedono elementi oggettivi per documentare il fatto, bisogna segnalare la questione al consiglio di classe che ha il compito di formulare proposte "in ordine alla azione educativa" (articolo 6.8 del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola") e al preside che ha il compito di "adottare i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente" (articolo 396.2.f del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola"). Tocca a loro intervenire."
"Nella classe di mio figlio ci sono bambini rom sempre poco puliti. Quali sono i doveri della scuola in merito?"
Risposta: "E' vero che il vecchio Regio Decreto 1297/1928, all'articolo 353, stabilisce che "il maestro vigila a che gli alunni siano puliti nelle vesti e nella persona e sollecita, ove occorra, le famiglie degli alunni stessi all'adempimlento di tali cure". Si tratta però, nel caso segnalato, di mettere in condizione anche i bambini rom di curare le loro pulizie. E quindi di segnalare al Comune - magari d'accordo con gli insegnanti - la necessità che metta a loro diposizione adeguati servizi igienici."
"Quando l'insegnante deve spostarsi in un'altra classe, chi ha l'obbligo della sorveglianza dei bambini nella classe rimasta scoperta?"
Risposta: "L'articolo 10.3a del Decreto Legislativo 297/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola) dice che il Consiglio di circolo o d'istituto deve "stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscit adalla medesima". Tocca quindi al citato organismo regolamentare i casi come quello segnalato."
MEDIE
"Quando la scuola entra in contatto con bambini o ragazzi che impediscono il corretto svolgimento delle lezioni, o mettono in pericolo l'incolumità dei compagni, a chi si può rivolgere.??? Secondo il Ns preside a nessuno.Si deve solo respingerli a fine anno."
Risposta: "Una recente sentenza della Corte di Cassazione, cui la settimana scorsa i quotidiani hanno dato ampio risalto, ha confermato che c'è una responsabilità diretta dei genitori anche sul comportamento a scuola dei loro figli. Nel caso citato i genitori sono stati condannati a pagare le spese dei danni causati dal figlio ad un compagno di classe. Sarebbe bene convocare i genitori dei ragazzi in questione per ricordare loro tale resposabilità. Il docente però dovrà stare molto attento a non trascurare i suoi doveri di vigilanza sulla classe, altrimenti potrebbe a sua volta essere ritenuto corresponsabile."
"In relazione alla mia precedente e-mail su ragazzi pericolosi per i compagni e disturbatori. Ero più interessato a sapere se la scuola può d'ufficio chiedere l'intervento di assistenti sociali o psicologi della ASL anche senza consenso genitori, se questi non collaborano."
Risposta: "Assolutamente no. Pensi solo se qualcuno lo facesse per i nostri figli: come reagiremmo?"
LICEO – SUPERIORI
"Mio figlio frequenta il 1° liceo scient. A due mesi dall'inizio della scuola non ci sono ancora i titolari di matematica ed italiano. I supplenti non mostrano motivazione ed i ritardi sui programmi sono gravi. Il preside, anche egli arrivato da due mesi, nicchia. Cosa possono fare i genitori?"
Risposta: "Purtroppo quasi nulla. Si potrebbe tentare una segnalazione direttamente al ministro. Ma la cosa lascerebbe probabilmente il tempo che trova. Meglio tenere sotto pressione il preside perché riduca, per quanto possibile, il disagio e, a sua volta,tenga sotto pressione il provveditorato per le nomine dei docenti."
RELIGIONE
"Precetto pasquale:il TAR E.R.(s.250/93) ha annullato la L. 3377/92 xché prevedeva libera partecipazione ad atti di culto, ma in orario scolastico. Ancora oggi al sud molti capi fanno approvare la 13377/92 e se ne lavano le mani calpestando TAR e Costituzione. Dolente, no?"
Risposta: "Dolente sì. Ma bisogna resistere. Quanto meno per ribadire che si stanno bellamente calpestando dei diritti sacrosanti e commettendo delle illegittimità. Per esempio cominciando con un esposto al Provveditore agli studi in cui segnalare quanto sta succedendo e chiedere il suo intervento per evitare il ripetersi di simili discriminazioni."
"TAR E.R. sent. 250/93: Org.Collegiali NO competenti su atti di culto, e questi NO equiparabili ad attività extrascolastiche. Concordato non prevede accordi su A.di C. ma solo l'IRC(facoltativo). Perchè al sud continuano a fare il precetto pasquale?"
Risposta: "Forse perché nessuno protesta. Bisogna invece ricordare la citata sentenza del TAR Emilia Romagna, aggiungendo che già il ministro Misasi (democristiano) con C.M. n. 13377/544/MS del 13/2/92 aveva equiparato la partecipazione ad atti di culto alle attività extrascolastiche. Quindi, al più, partecipazione libera e fuori dall'orario scolastico."
"Mio figlio ha iniziato la prima elementare. Non si avvale dell'insegnamento della Religione Cattolica, tuttavia a quasi una settimana dall'inizio, l'ora alternativa non è ancora stata predisposta. Di che tipo di strumenti posso disporre?"
Risposta: "Vada immediatamente dal dirigente scolastico a ricordargli che gli accordi con la Santa Sede prevedono che non sia discriminato né chi si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, né chi non se ne avvale. Il fatto che chi fa religione abbia l'insegnante e chi non la fa non abbia alcuna alternativa, è un'evidente discriminazione. Se il dirigente scolastico nicchia, faccia subito un esposto al Provveditorato - da inviare per conoscenza al Consiglio di circolo o d'istituto - segnalando l'inaccettabile discriminazione."
"Mio figlio non si avvale dell'ora di religione cattolica, ha richiesto l'ora di approfondimento (proposta come alternativa dalla Scuola), ma finora è stato parcheggiato in altre classi. Cosa mi consigliate? Grazie"
Risposta: "Può essere che la scuola non abbia ancora organizzato le cosiddette "ore alternative". Organizzazione, va detto ad onor del vero, che - con la normativa vigente - pone non pochi problemi ai capi di istituto.
Se però il ritardo dovesse protrarsi oltre, ed eventuali solleciti al capo di istituto non sortissero alcun effetto, consigliamo di inviare un esposto al Provveditore segnalando l'inadempienza."
HANDICAP
"E' possibile che ad un bambino autistico l'Asl dia 4 ore di sostegno con rapporto 1/1 e la scuola invece dimezzi il rapporto e lo dia 1/2"
Risposta: "Purtroppo sì. La Asl dà una indicazione, ma poi è la scuola che decide come utilizzare le risorse (cioè gli insegnanti) che ha a disposizione.
"E' possibile che in una scuola elementare un bambino con deroga per un problema di autismo grave non venga coperto completamente dall'insegnante di sost.,ma dalle ins.di classe non specializzate?togliendo ore di compresenza alle classi?"
Risposta: "Sì, purtroppo è possibile, perché il sostegno viene assegnato sulla base delle risorse disponibili. E non delle necessità dell'interessato, come sarebbe giusto e logico."
"Ho un bambino di 5 anni disabile che il prossimo anno fara' la 1° elementare. Vogliono nella sua scuola necessariamente l'insegnante di sostegno anche se il bambino ha solo un handicap motorio. Come mi devo comportare? Sapete darmi notizie sulle leggi che tutelano i disabili nella scuola?"
Risposta: "L'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate sono stabilite, in generale, dalla Legge n. 104 del 5/2/92 e, per quanto riguarda la scuola in particolare, dagli articoli 312-318 del Decreto legislativo n. 297 del 16/4/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola). Nel caso particolare consigliamo un incontro con il/la dirigente scolastico/a (ex direttore/direttrice) per concordare tipo e modalità dell'eventuale sostegno."
"Quali sono gli oneri del comune verso la scuola nei confronti dei bambini portatori di handicap? Quali sono i riferimenti legislativi?"
Risposta: "Lo strumento che regola i compiti delle varie istituzioni nei confronti dei portatori di handicap è l'accordo di programma (vedi Legge 142/90, art. 27; Legge 104/92, art.13; Decreto ministeriale 9 luglio 1992).
Può essere stipulato a livello regionale, provinciale, comunale e -con l'autonomia - da parte delle singole scuole con l'Ente locale.
L'accordo deve prevedere gli obiettivi, le modalità, gli interventi finanziari, le risorse e i compiti di ciascun Ente sottoscrittore. Chieda informazioni in proposito al preside della sua scuola."
"Mio figlio ha iniziato quest'anno le medie, ha diritto all'insegnante di sostegno ma a tutt'oggi non è successo niente, come posso fare e a chi rivolgermi per sbloccare la situazione?"
Risposta: "La cosa più rapida è mettersi in contatto con il Provveditorato, dove dovrebbe essserci un apposito ufficio o - quanto meno - un funzionario addetto alle nomine degli insegnanti di sostegno, e chiedere i motivi di tale ritardo nelle nomine."
"A mio figlio disabile in 2° elemen. e' stata dimezzato il sostegno. Con grave lesione del suo diritto all'istruzione. Per quale motivo visto che i conti pubblici vanno bene? E cosa posso fare per oppormi?"
Risposta: "Diverse norme indicano diversi standard del rapporto insegnanti di sostegno/alunni disabili. La dura realtà è che gli insegnanti di sostegno vengono assegnati sulla base di un piano provinciale in cui viene individuato un insegnante specializzato di sostegno "per ogni gruppo di 138 alunni omplessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia" (Legge 449/1997 articolo 40).
Quindi si prende il numero totale degli alunni di tutta la provincia e si divide per 138. Con il numero di insegnanti di sostegno che si ottiene in base a tale calcolo, si cerca di soddisfare le diverse esigenze e richieste. Che sono sempre superiori alle disponibilità.
Purtroppo non è possibile alcuna opposizione. Se non quella di protestare con il proprio consiglio di istituto, perché protesti con il dirigente scolastico, che a sua volta protesterà con il Provveditorato. "
"Voglio precisare: il bambino in prima elementare, l'anno scorso, aveva un rapporto 1:1, quest'anno gli e' stato dimezzato, senza che sia cambato alcunche', quindi che c'entra il rapp. 1:138??"
Risposta: "La risposta che abbiamo dato, purtroppo, è corretta. Le norme sono quelle che abbiamo citato. Concretamente però i posti vengono assegnati, come abbiamo detto, sulla base di un piano provinciale in cui i Provveditorati distribuiscono le risorse a disposizione. Un appiglio è dato dall'articolo 40.1 della legge 449/97 che prevede deroghe in presenza di handicap particolarmente gravi, per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati. Su questa base è forse possibile tentare un esposto in Provveditorato."
"A seguito dell'autonomia delle scuole il Provveditorato ha ridotto il sostegno ai disabili del 50% nelle scuole elementari per il resto provvedera' la Direzione Didattica con fondi di Provincia e Comuni. Vi risulta?"
Risposta: "Può essere. Infatti, nel caso gli insegnanti di sostegno dell'organico provinciale non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, la legge
449/97, all'articolo 40, consente alle istituzioni scolatiche, per casi particolarmente gravi, la stipula di contratti a tempo determinato per l'assunzione di docenti di sostegno."
PROBLEMI IN CLASSE
"Vorrei sapere se è sufficiente la richiesta singola per attivare l'intervento di una psicologa per valutare il clima di una classe elementare, anche se i genitori, in buona parte, sono contrari? e quali sono le condizioni per ottenerlo?"
Risposta: "La richiesta deve partire dal Consiglio di classe che "in particolare nella scuola elementare e media è chiamato ad affrontare i problemi di disadattamento scolastico" (Circolare Ministeriale n.274/1984) e deve essere approvata dal Consiglio di istituto che delibera "forme e modalità di iniziative assistenziali" (articolo10.3.h del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola")."
"Cosa fare e/o come per contenere azioni scorrette di una maestra scuola elementare con qualche problema personale? Serve coinvolgere altri genitori? La direttrice la protegge."
Risposta: "Bisognerebbe capire bene innanzitutto di che tipo di scorrettezze si tratta e perché la direttrice non intervenga. Tocca infatti a lei "adottare i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente" (articolo 396.2.f del Decreto Legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola"). Se si tratta di fatti oggettivi e documentabili - per i quali è già stato richiesto, senza risultato, l'intervento della direttrice - non resta che inviare un dettagliato esposto al Provveditore agli studi chiedendo l'intervento di un Ispettore che verifichi la situazione descritta."
"Insegnante elementare di lingua straniera chiede le 150 ore di diritto allo studio lasciando le classi senza insegnante. I bambini sono divisi nelle altre classi e non usufruiscono per queste ore dell'insegnamento della lingua straniera. E'possibile?"
Risposta: "Formalmente sì. Bisognerebbe però capire, e quindi chiedere al dirigente scolastico, perché non è stata prevista una soluzione
che rimediasse alla assenza dell'insegnante titolare.
Altrimenti si salva il diritto allo studio dell'insegnante a scapito di quello degli studenti. Chi viene prima, per la scuola?"
"La prof di italiano di mio figlio fa dei commenti sullo stato familiare di un ragazzo con genitori che non si sono
sposati: un giorno questo ragazzo si e messo a piangere. Secondo voi e' giusto che una persona si intrometta nella vita privata di vostro
figlio anche , permettetemi, prendendolo per il culo?"
Risposta: "Assolutamente no. Avvertire subito il preside per la grave scorrettezza e chiedere il suo intervento al fine di evitare che situazioni simili si ripetano. Saprà lui come intervenire. Se non dovesse succedere niente, investire della problematica il consiglio di istituto.
"I voti riportati da mio figlio nell'ultimo quadrimestre in una materia sono: orali 5- e 5 e mezzo e scritto 8 e mezzo. Agli scutini il voto proposto è stato 5 rimandandolo con debito. Chiedo cortesemente è normale? Grazie. "
Risposta: "Il vecchio e mai revocato Regio decreto del 4 maggio 1925 numero 653 stabilisce che "lo scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale". Pertanto, la valutazione "finale" deve tener conto dell'andamento di tutto l'anno scolastico in tutti i suoi aspetti, compresi quindi l'impegno, l'assiduità alle lezioni, la serietà e regolarità nello svolgimento dei compiti. La media aritmetica dei voti è solo uno degli elementi che il Consiglio di classe prende in considerazione. Uno studente che prende 8 nello scritto e 5 nell'orale è, probabilmente, un giovane molto dotato, ma poco studioso: quindi può succedere che ottenga quei voti."
"E'ammesso che un professore di latino di un liceo ricorra ad 1 sola interrogazione orale per quadrimestre, svolta negli ultimi giorni e su tutto il programma (senza mai alcun tipo di feed-back in itinere), per decidere delle sorti di un allievo? E'possibile fare ricorso contro tale non-didattica?"
Risposta: "Le "sacre norme" prevedono che la valutazione finale debba scaturire da un "congruo numero di elementi". Quindi una sola interrogazione non è rappresentativa. Il professore però potrebbe avere a disposizione "altri" elementi di valutazione informali, quali domande dal posto, esercizi alla lavagna, eccetera. In sostanza: chiedere al preside fotocopia di tutti gli elementi di valutazione in possesso del docente. Se risultasse che sul registro c'è un solo voto, il ricorso è legittimo, anzi doveroso."
"E' possibile che nell'istituto (elementare) frequentato da mia figlia ( prov. Lecce) non siano ancora disponibili i libri di testo? Siamo al 6/10. Qualcuno puo' spiegarmi qual e' l'iter? "
Risposta: "I libri di testo per le classi in organico, cioè quelle esistenti, vengono scelti dal collegio docenti dell'anno scolastico precedente.Per le classi di nuova formazione, invece, i libri vengono scelti dall'insegnante tra quelli in uso nelle altre classi parallele. Se questo è il caso, probabilmente si tratta di attendere l'arrivo dell'insegnante nominato dal Provveditorato. A meno che non si tratti di un altro disguido, per il quale però ci occorrono informazioni più precise."
"In 3media è stata assegnata una supplente di inglese, con laurea in francese e abilitazione conseguita con un corso. Ha enormi lacune sia sulla grammatica che sulla pronuncia. Possono intervenire i genitori per tutelare i ragazzi al diritto all'apprendimento?"
Risposta: "Tocca al preside "adottare o proporre i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente" (art. 396.2.f. del Decreto legislativo 297/94 "Testo Unico delle leggi sulla scuola). Bisogna dunque segnalare a lui il problema perché ne valuti la portata e intervenga con la necessaria competenza."
VARIE
"Esiste un manuale del rappresentante di classe e/o del consiglio di circolo, siano essi genitori siano maestri?"
Puoi leggere, stampare, utilizzare e diffondere il nostro vademecum:
"E' vero che in ogni progetto realizzato dalla scuola si debba prevedere nel costo il 10% per il personale ATA? Se sì, qual è il riferimento legislativo?"
Risposta: "Bisogna prevedere anche il costo del personale ATA (eventuali ore straordinarie, mansioni aggiuntive, altro), non necessariamente il 10%. La norma discende dal Decreto Interministeriale 28.5.75 "Istruzioni amministrativo-contabili" che impone di registrare a bilancio tutte le entrate e tutte le uscite.
Diversamente il personale ATA impegnato nei progetti, con orario o mansioni eccedenti, non potrebbe essere retribuito."
"E' stato richiesto un contributo (volontario) per compensare le pesanti bollette Telecom della scuola di mio figlio per i collegamenti Internet. Cosa dobbiamo fare? Ci sono delle disposizioni in merito? Ci sono delle convenzioni? Il ministro ha emanato qualche decreto? Grazie per la collaborazione."
Risposta: "Se si tratta di scuola dell'obbligo (dunque, fino alla prima superiore compresa) il ministro ha più volte ribadito, sulla base degli articoli 143 e 176 del Decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola", che non si possono né imporre né chiedere contributi di alcun tipo, quindi neppure volontari. Se si tratta di classi successive, la materia è demandata al Consiglio di istituto al quale si può segnalare che diversi provider praticano tariffe agevolate per le scuole."
"Quali sono i provedimenti legislativi e finanziari per dotare una scuola materna di un laboratorio multimediale?In quale modo le imprese private possono venire incontro alle scuole riciclando i pc in disuso?"
Risposta: "Bisogna distinguere tra la scuola materna statale e le altre. Per le scuole statali il Ministero ha predisposto un apposito progetto di diffusione delle nuove tecnologie che viene realizzato con appositi finanziamenti. Che vanno quindi chiesti al Ministero della Pubblica Istruzione. Le altre scuole, comunali piuttosto che private, devono invece chiedere i finanziamenti all'ente che già le finanzia anche per le altre attività. Sempre per le scuole statali, il nuovo regolamento sull'autonomia (D.P.R. 275/99) consente di accettare donazioni, con una semplice delibera del Consiglio di circolo, superando tutte le complicazioni previste dalla Circolare Minsiteriale 101/1987.
Purché, naturalmente, ci sia qualcuno disposto a fare simili donazioni. Attenzione: lo stesso regolamento sull'auotnomia (articolo 7) consente alle scuole di unirsi tra loro scambiandosi beni e servizi con opportuni accordi e convenzioni. A volte si dà il caso di scuole superiori che cederebbero volentieri le loro vecchie macchine. E' una strada da tentare."
"Non so come reagire difronte alla inesistenza di un servizio pubblico: scuola bus per le elementari-medie!! Mi sapreste indicare i riferimenti normativi che regolano la materia?"
Risposta: "Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo è regolato dal decreto ministeriale 31/1/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27/2/97. La competenza è del Comune di residenza, al quale bisogna rivolgersi per segnalare le
necessità. Troverai nella sezione trasporti del nostro sito molte altre
indicazioni: il trasporto pubblico spetta di diritto a chi abita oltre le
distanze previste"
"Nella scuola comunale dell'infanzia del Comune di Ciampino non sono rispettate le norme del Regolamento che lo stesso Comune si è dato. A chi bisogna rivolgersi allora se sindaco, assessore e direttrice educativa e via di seguito, ignorano il regolamento della scuola?"
Risposta: "L'interlocutore ideale è il sindaco. Ma se pure lui è inadempiente, non resta che rivogersi al prefetto (che ha sede nel capoluogo di provincia) perché inviti il sindaco al rispetto dei regolamenti che il Comune si è dato."
"Più della metà di una classe non ha aderito ad un progetto computer con finanziamento dei genitori. Lo si vuole imporre dividendo la classe (sarebbe durante l'orario scolastico). Possibile? Se no, a quale disposizioni fare
riferimento? Grazie."
Risposta: "Così come è posta la questione, sembra un tipico problema di organizzazione delle attività didatiche la cui competenza tocca al preside (articolo 396.2.e del decreto legislativo 297/94 "Testo unico delle leggi sulla scuola"). Il quale però deve sentire il parere del collegio dei docenti, così come previsto dall'articolo 7.2.b del citato decreto."
"Vorrei sapere se è obbligatorio il certificato medico per un'assenza di 11gg non per malattia ma per vacanze famigliari. A quale articolo si riferisce. Grazie"
Risposta: "IL DPR 1518/1967 impone la presentazione del certificato medico solo nel caso di alunni rimasti assenti per malattia per più di cinque giorni. In tutti gli altri casi, secondo l'articolo 16 del R.D. n.653/1925, l'alunno viene riammesso alle lezioni "previa dichiarazione scritta od orale del padre o di chi ne fa le veci". Tuttavia "qualora il preside ritenga irrilevanti o non attendibili le motivazioni addotte, può considerare le assenze ingiustificate". In tale caso dovrà darne informazione al padre, o a chi ne fa le veci, perché questo possa presentarsi e fornire direttamente ulteriori elementi da valutare."
"Vorrei sapere se esiste un decreto legislativo in cui viene detto espressamente che le classi quarte non possono partecipare ai viaggi d'istruzione all'estero negli istituti superiori. C'è un documento in cui si afferma il contrario?"
Risposta: "No, il Parlamento non ha ancora fatto una legge apposta per la tua
classe: e questa è la risposta scherzosa. Quella seria è che esistono, in merito ai viaggi di istruzione, due circolari importanti. La prima (n. 291 del 14/10/1992) che dà alcune indicazioni operative cui le scuole "dovrebbero" attenersi nell'organizzare i viaggi di
istruzione. "Dovrebbero", perché la seconda (n. 623 del 2/10/1996) ha stabilito che ogni Consiglio di istituto è libero di organizzare i viaggi di istruzione come meglio crede. Sono due documenti che forse ti possono essere utili: chiedi alla tua scuola che te ne procurino una fotocopia."
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