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LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO


Le principali novità della legge di riforma degli esami di stato (Legge 11 gennaio 2007, n.1 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007) riguardano la commissione d’esame costituita da un massimo di sei docenti, dei quali solo la metà interni all’Istituto, più un presidente esterno; vi è inoltre l’obbligo per gli studenti di saldare i debiti formativi accumulati negli anni precedenti, l’introduzione dello scrutinio d’ammissione all’esame di Stato e la facilitazione dei percorsi d’orientamento tra scuola e università.

Viene ribadito il ruolo dell’INVALSI nella predisposizione della terza prova d’esame. Resta la contestatissima possibilità per gli studenti privatisti di scegliere se sostenere l’esame in una scuola paritaria oppure in una statale. Questa facoltà lasciata agli studenti privatisti è stata oggetto di molte critiche in quanto negli ultimi anni è aumentata enormemente la quantità di studenti che sostengono gli esami come privatisti presso le scuole paritarie: in alcune province di oltre il 600% di aumento rispetto agli anni novanta. A margine di tale aumento, ci sono i recenti e numerosi casi di “diplomifici” – ovvero la nascita di un vero e proprio mercato dei titoli di studio – nonché il forte incremento della percentuale degli studenti promossi. In effetti, a fronte delle vieppiù basse competenze dei diplomati italiani, la percentuale di promossi negli ultimi è salita al 97% (nel 1999 era il 91%). Tutti fattori, questi, che stanno contribuendo alla progressiva svalutazione del valore legale e dell’importanza del titolo di studio. Da parte sua, la Legge approvata cerca di combattere tali tendenze ripristinando una maggioranza di docenti esterni in commissione d’esame al fine di garantire una maggiore oggettività della valutazione finale.

Cronologia

Il 4 Agosto, il Governo emana il Disegno di legge “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, università e istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.” (1)

Il 16 settembre, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (C.N.P.I.) – pur proponendo qualche piccola modifica che non ne mette in discussione l’impianto generale – esprime il suo parere sostanzialmente favorevole al disegno di legge proposto dal Ministro Fioroni (2)

Alcuni punti della proposta di riforma dell’esame di Stato – in particolare quello relativo alla possibilità per gli studenti di sostenere l’esame da privatisti anche presso le scuole paritarie – sollevano dure critiche sia da parte della segreteria di Cgil-Flc che della sinistra radicale. Tuttavia, il parere pressoché unanime espresso dal CNPI (compresa la stessa componente Cgil-Flc) rafforza la proposta del Ministro e del Governo. Le chiose del CNPI riguardano il numero dei membri della commissione esaminatrice e l’obbligo immediato di saldare ogni debito nell’arco di un biennio onde evitare che gli studenti che attualmente frequentano la seconda e la terza classe delle superiori possano ritrovarsi all’ultimo momento impossibilitati a sostenere l’esame.

Il 26 ottobre la Commissione Istruzione del Senato approva il disegno di legge del Governo sul nuovo esame di Stato (3) assegnando, tra l’altro, all’Invalsi il compito di predisporre i “modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell’elaborazione della terza prova” e precisando che l’INVALSI dovrà altresì provvedere alla “valutazione dei livelli d’apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di stato e modalità coerenti con quelle applicate a livello internazionale per garantire la comparabilità”.

Il 15 novembre il D.d.L. 960 licenziato dalla Settima Commissione viene approvato dal Senato senza sostanziali modifiche. Il 19 dicembre il testo "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" è approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati (4)

Cosa cambia? Le principali novità introdotte dal D.d.L. di riforma dell’esame di stato

Vediamo le novità nel dettaglio:

- cambia la modalità di ammissione agli esami: saranno ammessi solo gli studenti che abbiano superato con valutazione positiva lo scrutinio alla fine del quinto anno e saldato i debiti pregressi nel biennio precedente “secondo le modalità definite dal Ministro della pubblica istruzione”. Quali le modalità non è dato di sapere;

- cambia la composizione della commissione d’esame costituita per metà da docenti interni, per metà da docenti esterni più un commissario per ogni due classi esaminate. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni;

- cambia che se uno studente vanta la media del sette in tutte le discipline del secondo e terzo anno, e quella dell’otto in tutte le discipline del quarto anno di corso, può anticipare l’esame di Stato ovvero sostenerlo al termine del quarto invece che alla fine del quinto anno;

- cambia che il credito scolastico da attribuirsi ai candidati esterni è di competenza dello stesso consiglio di classe presso il quale questi sostengono l’esame preliminare di idoneità alla quinta, e attribuito in base alla “documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari” nonché delle esperienze professionali documentabili;

- cambia che per l’ammissione alla maturità degli studenti che non siano cittadini dell’Unione Europea (UE) che non abbiano frequentato l’ultimo anno d’istruzione secondaria presso scuole italiane (in Italia o all’estero), si applicano le stesse norme previste per tutti gli altri candidati esterni (italiani o dell’UE);

- cambia che la lode può essere attribuita solo a coloro che abbiano totalizzato i 100/100 senza usufruire dei 5 punti aggiuntivi sulla media (sia la lode che i 5 punti sono a discrezione della commissione d’esame);

- cambia che il colloquio d’esame deve sempre essere eseguito con la commissione al completo;

- cambia che si terrà conto anche delle discipline tecnico-scientifiche nell’ambito di attribuzione dei punteggi a consentire l’accesso ai corsi universitari;

- cambia che il compito di predisporre la terza prova d’esame e di valutare attraverso le prove scritte il livello d’apprendimento degli studenti , dovrebbe essere affidato all’INVALSI. In particolare la legge specifica: “L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità”.

La contestata norma che stabilisce un ruolo per l’INVALSI nella stesura della terza prova d’esame è frutto di un emendamento al D.d.L. 960 accolto in VII Commissione del Senato. Essa riprende un tema caro al centro-destra e alla Moratti: quello di affidare all’Istituto un ruolo nel definire le prove d’esame e di costituire su tale base una valutazione del sistema scolastico nazionale. Si ricorda che, all’atto del suo insediamento, il Ministro aveva lasciato intendere che l’INVALSI non avrebbe svolto alcun ruolo nella valutazione degli studenti all’atto dell’esame di Stato, e si era parlato dell’abrogazione delle disposizioni contenute nel D.L. 226 della Moratti e relative tanto ai compiti dell’Istituto che al suo ruolo in sede di valutazione finale degli studenti. In barba alle intenzioni, la Direttiva INVALSI torna sulla questione attribuendo all’Istituto il ruolo di predisporre le prove limitatamente agli istituti tecnici e professionali e, con il presente Decreto, estende tale ruolo a tutti gli ordini della scuola secondaria.

A cura della Redazione
Febbraio 2007

NOTE:

  1. http://www.scuolainsiemeweb.it/esame/normativa/2006/schema_ddl_06.pdf
  2. http://www.tecnicadellascuola.it/nuovanormativa.nsf/Ricerca/540BA1927977B41FC12571F00058FBA7
  3. http://www.scuolainsiemeweb.it/esame/normativa/2006/ddl_esame_stato_26ott2006.pdf
  4. http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddl_esami06.pdf (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07001l.htm)