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L'esperienza del Comitato Genitori di Seveso (Mi)
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA

TESTO DEL MESSAGGIO

Mi sono impegnata qualche ora per leggere, sintetizzare e tradurre in termini più comprensibili gli articoli della finanziaria inerenti la scuola nella speranza di farvi cosa utile gradita.
Quello a seguire è il risultato e - al fondo - un mio commento a caldo più una serie di dati comparativi relativi alla spesa per la scuola tra il 2002 ed oggi.

Vi anticipo che c'è davvero poco di che stare allegri, ma teniamo conto del fatto che - da qui a dicembre - il testo di questa finanziaria subirà rimaneggiamenti più o meno significativi e migliorie che dipenderanno soprattutto dalle pressioni che il mondo della Scuola, genitori compresi, sarà in grado di esercitare sul Governo.

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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/DDLF07.pdf

Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA

Art. 65 (Costituzione fondo scuola)
A decorrere dall’anno 2007 il MPI istituisce nel proprio stato di previsione un “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche" ( da cui sono escluse le spese per gli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato) e un “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” cui affluiscono anche gli stanziamenti destinati alle strutture scolastiche, alla programmazione e alla gestione del bilancio ministeriale.
Il Fondo verrà assegnato direttamente alle singole istituzioni scolastiche secondo criteri stabiliti con decreto dal MPI. Lo stesso MPI ha il compito di organizzare attività di monitoraggio al fine di una completa conoscenza delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche.

Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

Co.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E AUMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO: con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati a decorrere dall'a.a. 2007/2008, verranno attuati interventi concernenti:
a) REVISIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI in modo da incrementare dello 0,4 il rapporto alunni/classe. Spetta alle istituzioni scolastiche e al dirigente scolastico il compito di individuare le modalità per il raggiungimento di un tale obiettivo in rapporto ai vari ordini e gradi e alle diverse realtà territoriali. PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO attraverso la flessibilità e la personalizzazione della didattica.
b) SOSTEGNO E HANDICAP:
sostituzione del criterio fissato dall’art. 40, co. 3 della legge 449/97 ( "La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia ..." ) con criteri più elastici e corrispondenti alle esigenze delle singole scuole. Tali criteri sono definiti in stretta collaborazione tra le Regioni, l'Ufficio scolastico regionale, le ASL e le Istituzioni scolastiche attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) ASSUNZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA, GRADUATORIE, CONCORSI:
definizione di un piano triennale 2007-2009 (da verificare annualmente nella sua concreta fattibilità, d'intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ) per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila docenti precari. Contestuale definizione di procedure concorsuali più "snelle", a scadenza programmata e ricorrente. Analogo piano da predisporsi per l'assunzione di 20 mila ATA.
Previa piena attuazione del piano triennale, a decorrere dall'a.s. 2010-2011 le graduatorie permanenti (come da art 1 del DL143/04) verranno bloccate nella misura del 50% dei posti a tal fine assegnabili (art.1, co.1 della Legge 124/99). Sempre a partire dallo stesso anno scolastico, le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami banditi prima dell'entrata in vigore di questa finanziaria verranno abrogate e si provvederà a disciplinare la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti n esse inclusi ai fini della partecipazione ai concorsi futuri.
A seguire disposizioni particolari relativamente alla valutazione dei titoli e ai docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione musicale
d) SUPPLENZE BREVI : onde riportare sui valori medi nazionali gli scostamenti più significativi delle assenze, gli Uffici scolastici provinciali attiveranno attività di monitoraggio dell'autonomia scolastica relativamente all'attribuzione di supplenze brevi che ricade nell'ambito di sua competenza
e) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE : ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’art.1, co. 128, della legge 311/04, negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese.
f) RIDUZIONE CARICHI ORARI SETTIMANALI DELLE LEZIONI NELL'AMBITO DEGLI ATTUALI ORDINAMENTI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE da attuarsi secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 .
Co 2 Indicazioni specifiche relative all'adozione dei decreti concernenti le materie di cui alla lettera a), alla lettera c) e alla lettera b).
Co 3. Indicazioni specifiche relative al decreto concernente la tabella di valutazione di cui all'art.66 co.(c) della presente (valutazione dei titoli e graduatorie permanenti
Co 4. Indicazioni specifiche per la predisposizione di un piano organico di mobilità relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento
Co 5. Indiazioni specifiche per la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale.
Co 6. ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA NAZIONALE PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA
Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e per favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione (ai sensi degli artt 8 e 9 del DL 300/1999) la ”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”(Agenzia) con sede a Firenze e articolazioni periferiche collocate presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi. L'Agenzia ha le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico –didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
Co 7. COMPITI E FUNZIONI DELL'AGENZIA, SOPPRESSIONE DEGLI IRRE E DELL'INDIRE
L’Agenzia, con le sue articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’art, 8, co. 4 del DL 300/1999 e assume i compiti e le funzioni attualmente attribuiti agli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e all’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE) che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa che ne venga definito il regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina - su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari. Con il regolamento viene individuata la dotazione organica dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE.
Co 8. MODIFICHE DELLE NORME CHE REGOLAMENTANO L'INVALSI
Le modifiche (senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato) riguardano l'articolo 4 (organi), 5 (criteri di scelta del Presidente) e 6 (composizione del Comitato d'indirizzo) del DL 286/04 che regolamenta l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) che - sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione - viene ad assumere i seguenti compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione
Co 9. Indicazioni specifiche sulle procedure concorsuali di reclutamento del personale INVALSI
Co 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa finanziaria il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico e, in attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.
Co. 11. REVISORI DEI CONTI E DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI BILANCIO
Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo resta a disposizione delle medesime istituzioni scolastiche.
Co. 12. Fissa i nuovi principi delle PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, da attuarsi tramite regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co.2, Legge 400/88 e successive modificazioni. 13.
Co 14. ECONOMIE DI SPESA
Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Art. 67 (clausola di salvaguardia) ovvero PROVVEDIMENTI ATTI A GARANTIRE L'EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMI DI CUI AGLI ARTT 47 E 66 DI QUESTA FINANZIARIA

Art. 68 (Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)

co 1. INNALZAMENTO DELL'OBBLIGO A 16 ANNI (a decorrere dall'a.a. 2007-2008)
L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni fermo restando il regime di gratuità. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione redatto sulla base di criteri predefiniti e sentita la Conferenza Stato-Regioni
Co 2 INDICAZIONI RELATIVE AI PERCORSI SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ITINERE
Gli attuali percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale avviati ai sensi dell’articolo 28 del DL 226/2005 proseguono fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente. Sono confermati pertanto i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alle strutture accreditate dalle Regioni. Di queste risorse, una quota non superiore al 3% viene destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
Co3. ATTIVAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (art. 4, legge 23/96 e successive modifiche)
E' autorizzata la spesa di complessivi 250 milioni di euro (50 per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. A tal fine lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono alla predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 rispettivamente nella misura di un terzo della quota predetta. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare una nuova proroga comunque non successiva al 31 dicembre 2009 e a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo. L'accordo tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione è denominato patto per la sicurezza .
Co 4. INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA PROMOZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E/O ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO (ISTITUTI SUPERIORI) . DL 38/00.
Gli indirizzi sono definiti dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL, in via sperimentale, per il triennio 2007-2009 e d'intesa con i ministeri competenti. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e approva il loro finanziamento.
Co 5. CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Con lo scopo di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, a vantaggio degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti. Tali criteri sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione secondo quanto previsto dall’art. 9 del DPR 275/1999,
Co 6. ESTENSIONE DELLA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO ANCHE AGLI STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DELLE SUPERIORI (art. 27, co.1 Legge 448/98, nei limiti delle disponibilità di cui al co.11) e - limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria - agli anni successivi. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
Co 7. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI BAMBINI DAI 24 AI 36 MESI DI ETA'
I progetti - volti a far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni - verranno attivati previo accordo in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelli che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia per favorire la continuità didattica. L'istituzione e la realizzazione delle sezioni sperimentali avviene con il concorso del Ministero della pubblica istruzione attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale (art. 11 del DPR 275/99), e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi.
I servizi verranno finanziati annualmente con le risorse previste dall’art. 7, co 5 della legge 53/03 e destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. (e) ultimo periodo della medesima legge ("È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;).
E' abrogato l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Accesso alla scuola dell'infanzia: "Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento)
Co 8. RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS). Art 69 legge 144/99
A partire dal 2007 l'IFTS è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica. Tale riorganizzazione avverrà secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione in concerto con i ministri competenti previa intesa con le Regioni
Co 9. ISTITUZIONE DEI "CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Gli attuali centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali attivati presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali. Essi vengono ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti” ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia. Tali centri sono finalizzati a conseguire più elevati livelli di istruzione tra la popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana
I Centri godono di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Il loro organico ha un riconoscimento distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale. Alla riorganizzazione si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata .
Co 10. INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Destinati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009
Co 11. FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA PUBBLICA
Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3 (ATTIVAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ), è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Co 12. FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA PARITARIA
Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.

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Qualche commento a caldo sulle cifre di questa finanziaria, riservandoci il tempo per una discussione più approfondita e plurale sui contenuti anche in rapporto alle modifiche che i vari articoli subiranno in itinere.

Insistente girava da qualche giorno la notizia che la somma complessivamente stanziata per l'autonomia scolastica sarebbe passata dagli attuali 100 milioni a ben 2,7 miliardi di euro ( vd news di http://www.tuttoscuola.com di qualche gg fa, comunicato sulla finanziaria pubblicato il 3 ottobre sul sito del Ministero e persino il Tg3 sempre qualche gg fa).
Naturalmente saremmo rimasti felicemente basiti di fronte ad un tale aumento del finanziamento all'autonomia scolastica nè - d'altra parte - esiste al momento alcuna fonte a corroborare questa improbabile ipotesi mentre, al contrario, le cifre scritte nel testo della finanziaria e quelle relative agli stanziamenti per l'autonomia (A.S. 2006/2007) indicano un'ulteriore e notevole sforbiciata alla spesa per l'istruzione.

Per la precisione, grazie ai provvedimenti contenuti nell'art. 66 ("Interventi per il rilancio della scuola pubblica" il titolo un po' beffardo, a dire il vero), il governo intende risparmiare sul sistema scolastico una cifra "non inferiore" a 448,20 milioni di euro nel 2007, a 1.324,50 milioni di euro nel 2008 e a 1.402,20 milioni di euro "a decorrere" dal 2009. Quel "a decorrere" non sappiamo come interpretarlo ma, se la matematica non è un'opinione, complessivamente si conta di risparmiare 3,175 miliardi di euro in tre anni. A fronte di questa "economia" - com'è bontà sua chiamata nel testo di legge - il governo è pronto a finanziare la scuola pubblica con 220 milioni di euro "a decorrere" dal 2007, e quella privata con 100 milioni di euro sempre "a decorrere". Interpretiamo questo "a decorrere" presumendo che a partire dal 2007 le cifre riamangano sostanzialmentre invariate, complessivamente sarebbero 660 milioni di euro in tre anni di finanziamenti alla scuola pubblica, cui vanno ad aggiungersi i 250 milioni previsti per l'edilizia scolastica per un totale di 1,01 miliardi di euro sempre in tre anni; ovvero un'investimento sull'istruzione che è pari a meno di un terzo delle "economie" che su questo s'intendono fare.

Considerando anche i tagli a carico degli enti locali e le relative loro probabili ripercussioni sulla qualità dei servizi scolastici che dai comuni dipendono, non c'è davvero di che stare allegri.

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Alcuni dati, a questo punto ci sembrano d'uopo:

Relazione UIL Scuola



**La spesa globale rispetto al Pil dell'Italia per l'istruzione è quasi un punto percentuale più bassa Rispetto alla media OCSE (4,9 contro il 5,8 della media OCSE)

**Lo stipendio in dollari di un docente italiano alla fine della sua carriera è 28.731 contro 33.336 della media OCSE

**A seguito del calo demografico - attualmente compensato da un cospicuo afflusso di alunni stranieri alle scuole dell'obbligo - dell'accorpamento delle scuole e della razionalizzazione della rete scolastica, i fondi statali per il funzionamento della scuola dal 2002 ad oggi sono stati tagliati del 64,2%.

**I finanziamenti per l'autonomia scolastica (Pof + Formazione) tra il 2001 e il 2006 sono diminuiti del 30% : e per il 2007 che novità?... . Ce lo chiarisce la circolare del 30 agosto 2006 (prot. n.7705), e non decisamente non si tratta di buone notizie:

Si passa infatti dai 92,28 milioni di euro (comprensivi fino a 18.5 milioni per la formazione) stanziati per l'A.A. 2005/2006 ( http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/all_lc70_05.pdf ) adi attuali 67,248 milioni di euro (comprensivi fino a 17,0 milioni per la formazione e di una quota del 10% che gli Uffici scolastici regionali dovranno destinare al monitoraggio degli stessi finanziamenti, da effettuarsi a livello regionale, in base a parametri fissati a livello nazionale ( http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/prot7705_06.shtml#allegati ).
Un'ulteriore sforbiciata del 27%.

Paola Capozzi
http://www.comitatigenitori.it
http://www.genitoriescuola.it