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TESTO DEL MESSAGGIO
Mi sono impegnata qualche ora per leggere, sintetizzare e tradurre in
termini più comprensibili gli articoli della finanziaria inerenti la scuola
nella speranza di farvi cosa utile gradita.
Quello a seguire è il risultato e - al fondo - un mio commento a caldo più
una serie di dati comparativi relativi alla spesa per la scuola tra il 2002
ed oggi.
Vi anticipo che c'è davvero poco di che stare allegri, ma teniamo conto del
fatto che - da qui a dicembre - il testo di questa finanziaria subirà
rimaneggiamenti più o meno significativi e migliorie che dipenderanno
soprattutto dalle pressioni che il mondo della Scuola, genitori compresi,
sarà in grado di esercitare sul Governo.
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http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/finanziaria_2007/DDLF07.pdf
Capo III
INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’ E PER LA RICERCA
Art. 65 (Costituzione fondo scuola)
A decorrere dall’anno 2007 il MPI istituisce nel proprio stato di previsione
un “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche" ( da cui sono escluse le spese per gli stipendi del personale a
tempo indeterminato e determinato) e un “Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche” cui affluiscono anche gli stanziamenti destinati
alle strutture scolastiche, alla programmazione e alla gestione del bilancio
ministeriale.
Il Fondo verrà assegnato direttamente alle singole istituzioni scolastiche
secondo criteri stabiliti con decreto dal MPI. Lo stesso MPI ha il compito
di organizzare attività di monitoraggio al fine di una completa conoscenza
delle spese effettuate dalle istituzioni scolastiche.
Art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
Co.1 RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E AUMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA
SCOLASTICO: con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione
adottati a decorrere dall'a.a. 2007/2008, verranno attuati interventi
concernenti:
a) REVISIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI in
modo da incrementare dello 0,4 il rapporto alunni/classe. Spetta alle
istituzioni scolastiche e al dirigente scolastico il compito di individuare
le modalità per il raggiungimento di un tale obiettivo in rapporto ai vari
ordini e gradi e alle diverse realtà territoriali. PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO attraverso la flessibilità e la personalizzazione
della didattica.
b) SOSTEGNO E HANDICAP:
sostituzione del criterio fissato dall’art. 40, co. 3 della legge 449/97 (
"La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli
alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo
di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali
della provincia ..." ) con criteri più elastici e corrispondenti alle
esigenze delle singole scuole. Tali criteri sono definiti in stretta
collaborazione tra le Regioni, l'Ufficio scolastico regionale, le ASL e le
Istituzioni scolastiche attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) ASSUNZIONI PERSONALE DOCENTE E ATA, GRADUATORIE, CONCORSI:
definizione di un piano triennale 2007-2009 (da verificare annualmente nella
sua concreta fattibilità, d'intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ) per l’assunzione a
tempo indeterminato di 150 mila docenti precari. Contestuale definizione di
procedure concorsuali più "snelle", a scadenza programmata e ricorrente.
Analogo piano da predisporsi per l'assunzione di 20 mila ATA.
Previa piena attuazione del piano triennale, a decorrere dall'a.s. 2010-2011
le graduatorie permanenti (come da art 1 del DL143/04) verranno bloccate
nella misura del 50% dei posti a tal fine assegnabili (art.1, co.1 della
Legge 124/99). Sempre a partire dallo stesso anno scolastico, le graduatorie
relative ai concorsi per titoli ed esami banditi prima dell'entrata in
vigore di questa finanziaria verranno abrogate e si provvederà a
disciplinare la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti n esse
inclusi ai fini della partecipazione ai concorsi futuri.
A seguire disposizioni particolari relativamente alla valutazione dei titoli
e ai docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione musicale
d) SUPPLENZE BREVI : onde riportare sui valori medi nazionali gli
scostamenti più significativi delle assenze, gli Uffici scolastici
provinciali attiveranno attività di monitoraggio dell'autonomia scolastica
relativamente all'attribuzione di supplenze brevi che ricade nell'ambito di
sua competenza
e) INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE : ai fini della compiuta attuazione di
quanto previsto dall’art.1, co. 128, della legge 311/04, negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009 sarà adottato un piano biennale di
formazione per i docenti della scuola primaria finalizzato al conseguimento
delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese.
f) RIDUZIONE CARICHI ORARI SETTIMANALI DELLE LEZIONI NELL'AMBITO DEGLI
ATTUALI ORDINAMENTI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE da attuarsi secondo
criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio a decorrere dall’anno scolastico
2007/2008 .
Co 2 Indicazioni specifiche relative all'adozione dei decreti concernenti le
materie di cui alla lettera a), alla lettera c) e alla lettera b).
Co 3. Indicazioni specifiche relative al decreto concernente la tabella di
valutazione di cui all'art.66 co.(c) della presente (valutazione dei titoli
e graduatorie permanenti
Co 4. Indicazioni specifiche per la predisposizione di un piano organico di
mobilità relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai
compiti di insegnamento
Co 5. Indiazioni specifiche per la predisposizione di uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo
personale.
Co 6. ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA NAZIONALE PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA
Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche e per
favorirne l’interazione con il territorio è istituita, presso il Ministero
della pubblica istruzione (ai sensi degli artt 8 e 9 del DL 300/1999) la
”Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”(Agenzia) con
sede a Firenze e articolazioni periferiche collocate presso gli Uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi. L'Agenzia ha le
seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico –didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,didattica e di
ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
Co 7. COMPITI E FUNZIONI DELL'AGENZIA, SOPPRESSIONE DEGLI IRRE E DELL'INDIRE
L’Agenzia, con le sue articolazione centrale e periferica, è definita con
regolamento adottato ai sensi dell’art, 8, co. 4 del DL 300/1999 e assume i
compiti e le funzioni attualmente attribuiti agli istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE) e all’Istituto nazionale di documentazione e
ricerca educativa (INDIRE) che vengono contestualmente soppressi. Al fine di
assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa che ne venga
definito il regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina -
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari
straordinari. Con il regolamento viene individuata la dotazione organica
dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo
del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli
IRRE.
Co 8. MODIFICHE DELLE NORME CHE REGOLAMENTANO L'INVALSI
Le modifiche (senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato)
riguardano l'articolo 4 (organi), 5 (criteri di scelta del Presidente) e 6
(composizione del Comitato d'indirizzo) del DL 286/04 che regolamenta
l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e formazione (INVALSI) che - sulla base delle indicazione del Ministro della
pubblica istruzione - viene ad assumere i seguenti compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena
attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione
Co 9. Indicazioni specifiche sulle procedure concorsuali di reclutamento del
personale INVALSI
Co 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa finanziaria il
Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano
dall’incarico e, in attesa della costituzione dei nuovi organi, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno
o più commissari straordinari.
Co. 11. REVISORI DEI CONTI E DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI BILANCIO
Il riscontro della regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della
pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La
minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo resta a
disposizione delle medesime istituzioni scolastiche.
Co. 12. Fissa i nuovi principi delle PROCEDURE CONCORSUALI PER IL
RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI, da attuarsi tramite regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, co.2, Legge 400/88 e successive
modificazioni. 13.
Co 14. ECONOMIE DI SPESA
Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa
per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per l’anno
2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a
decorrere dall’anno 2009.
Art. 67 (clausola di salvaguardia) ovvero PROVVEDIMENTI ATTI A GARANTIRE
L'EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPARMI DI CUI AGLI ARTT 47 E
66 DI QUESTA FINANZIARIA
Art. 68 (Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)
co 1. INNALZAMENTO DELL'OBBLIGO A 16 ANNI (a decorrere dall'a.a. 2007-2008)
L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata
a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni fermo restando il regime
di gratuità. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi
ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla
base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti
dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della
pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire
e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione redatto sulla base di criteri predefiniti e sentita la Conferenza
Stato-Regioni
Co 2 INDICAZIONI RELATIVE AI PERCORSI SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE IN ITINERE
Gli attuali percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
avviati ai sensi dell’articolo 28 del DL 226/2005 proseguono fino alla
attuazione di quanto previsto dal comma precedente. Sono confermati pertanto
i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alle strutture accreditate
dalle Regioni. Di queste risorse, una quota non superiore al 3% viene
destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e
la valutazione.
Co3. ATTIVAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA (art. 4, legge 23/96 e
successive modifiche)
E' autorizzata la spesa di complessivi 250 milioni di euro (50 per l’anno
2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009). Il 50% delle
risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al
completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma
degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. A tal fine lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono alla predisposizione dei
piani di cui all’articolo 4 rispettivamente nella misura di un terzo della
quota predetta. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e
adeguamento a norma, le Regioni possono fissare una nuova proroga comunque
non successiva al 31 dicembre 2009 e a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell’accordo. L'accordo tra Ministero della Pubblica
Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione è denominato patto
per la sicurezza .
Co 4. INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER LA PROMOZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI
PROGETTI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E/O
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI SICUREZZA E
IGIENE DEL LAVORO (ISTITUTI SUPERIORI) . DL 38/00.
Gli indirizzi sono definiti dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’INAIL, in via sperimentale, per il triennio 2007-2009 e d'intesa con i
ministeri competenti. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina
altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui
sopra, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le
modalità per l’approvazione dei singoli progetti e approva il loro
finanziamento.
Co 5. CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Con lo scopo di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario
diverso da quello delle lezioni, a vantaggio degli alunni, dei loro genitori
e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti. Tali criteri
sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione secondo quanto
previsto dall’art. 9 del DPR 275/1999,
Co 6. ESTENSIONE DELLA GRATUITA' PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO ANCHE AGLI
STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DELLE SUPERIORI (art. 27, co.1 Legge 448/98, nei
limiti delle disponibilità di cui al co.11) e - limitatamente
all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria - agli anni successivi. Le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono
autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro
genitori.
Co 7. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI BAMBINI DAI 24 AI 36
MESI DI ETA'
I progetti - volti a far fronte alla crescente domanda di servizi educativi
per i bambini al di sotto dei tre anni - verranno attivati previo accordo in
sede di Conferenza Unificata Stato Regioni anche mediante la realizzazione
di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di
età.
I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità
per quelli che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla
scuola dell’infanzia per favorire la continuità didattica. L'istituzione e
la realizzazione delle sezioni sperimentali avviene con il concorso del
Ministero della pubblica istruzione attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale (art. 11 del DPR 275/99), e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di
essere utilizzato nei nuovi servizi.
I servizi verranno finanziati annualmente con le risorse previste dall’art.
7, co 5 della legge 53/03 e destinate al finanziamento dell’articolo 2,
comma 1, lett. (e) ultimo periodo della medesima legge ("È assicurata la
generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti
secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i
bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico
di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative;).
E' abrogato l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
(Accesso alla scuola dell'infanzia: "Alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro
il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento)
Co 8. RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS). Art 69 legge 144/99
A partire dal 2007 l'IFTS è riorganizzato nel quadro del potenziamento
dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico scientifica. Tale riorganizzazione avverrà secondo le linee guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione in concerto con i ministri competenti
previa intesa con le Regioni
Co 9. ISTITUZIONE DEI "CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Gli attuali centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i
corsi serali attivati presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali. Essi vengono ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione
degli adulti” ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali
in materia. Tali centri sono finalizzati a conseguire più elevati livelli di
istruzione tra la popolazione adulta, anche immigrata con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana
I Centri godono di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Il
loro organico ha un riconoscimento distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva
nazionale. Alla riorganizzazione si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata .
Co 10. INNOVAZIONE TECNOLOGICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Destinati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009
Co 11. FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA PUBBLICA
Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3
(ATTIVAZIONE DEI PIANI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ), è autorizzata la spesa
di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Co 12. FINANZIAMENTI PER LA SCUOLA PARITARIA
Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a
decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità
previsionali di base denominate “scuole non statali” dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle
scuole dell’infanzia.
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Qualche commento a caldo sulle cifre di questa finanziaria, riservandoci il
tempo per una discussione più approfondita e plurale sui contenuti anche in
rapporto alle modifiche che i vari articoli subiranno in itinere.
Insistente girava da qualche giorno la notizia che la somma complessivamente
stanziata per l'autonomia scolastica sarebbe passata dagli attuali 100
milioni a ben 2,7 miliardi di euro ( vd news di http://www.tuttoscuola.com
di qualche gg fa, comunicato sulla finanziaria pubblicato il 3 ottobre sul
sito del Ministero e persino il Tg3 sempre qualche gg fa).
Naturalmente saremmo rimasti felicemente basiti di fronte ad un tale aumento
del finanziamento all'autonomia scolastica nè - d'altra parte - esiste al
momento alcuna fonte a corroborare questa improbabile ipotesi mentre, al
contrario, le cifre scritte nel testo della finanziaria e quelle relative
agli stanziamenti per l'autonomia (A.S. 2006/2007) indicano un'ulteriore e
notevole sforbiciata alla spesa per l'istruzione.
Per la precisione, grazie ai provvedimenti contenuti nell'art. 66
("Interventi per il rilancio della scuola pubblica" il titolo un po'
beffardo, a dire il vero), il governo intende risparmiare sul sistema
scolastico una cifra "non inferiore" a 448,20 milioni di euro nel 2007, a
1.324,50 milioni di euro nel 2008 e a 1.402,20 milioni di euro "a decorrere"
dal 2009. Quel "a decorrere" non sappiamo come interpretarlo ma, se la
matematica non è un'opinione, complessivamente si conta di risparmiare 3,175
miliardi di euro in tre anni. A fronte di questa "economia" - com'è bontà
sua chiamata nel testo di legge - il governo è pronto a finanziare la scuola
pubblica con 220 milioni di euro "a decorrere" dal 2007, e quella privata
con 100 milioni di euro sempre "a decorrere". Interpretiamo questo "a
decorrere" presumendo che a partire dal 2007 le cifre riamangano
sostanzialmentre invariate, complessivamente sarebbero 660 milioni di euro
in tre anni di finanziamenti alla scuola pubblica, cui vanno ad aggiungersi
i 250 milioni previsti per l'edilizia scolastica per un totale di 1,01
miliardi di euro sempre in tre anni; ovvero un'investimento sull'istruzione
che è pari a meno di un terzo delle "economie" che su questo s'intendono
fare.
Considerando anche i tagli a carico degli enti locali e le relative loro
probabili ripercussioni sulla qualità dei servizi scolastici che dai comuni
dipendono, non c'è davvero di che stare allegri.
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Alcuni dati, a questo punto ci sembrano d'uopo:
Relazione UIL Scuola
**La spesa globale rispetto al Pil dell'Italia per l'istruzione è quasi un
punto percentuale più bassa Rispetto alla media OCSE (4,9 contro il 5,8
della media OCSE)
**Lo stipendio in dollari di un docente italiano alla fine della sua
carriera è 28.731 contro 33.336 della media OCSE
**A seguito del calo demografico - attualmente compensato da un cospicuo
afflusso di alunni stranieri alle scuole dell'obbligo - dell'accorpamento
delle scuole e della razionalizzazione della rete scolastica, i fondi
statali per il funzionamento della scuola dal 2002 ad oggi sono stati
tagliati del 64,2%.
**I finanziamenti per l'autonomia scolastica (Pof + Formazione) tra il 2001
e il 2006 sono diminuiti del 30% : e per il 2007 che novità?... . Ce lo
chiarisce la circolare del 30 agosto 2006 (prot. n.7705), e non decisamente
non si tratta di buone notizie:
Si passa infatti dai 92,28 milioni di euro (comprensivi fino a 18.5 milioni
per la formazione) stanziati per l'A.A. 2005/2006 (
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/all_lc70_05.pdf )
adi attuali 67,248 milioni di euro (comprensivi fino a 17,0 milioni per la
formazione e di una quota del 10% che gli Uffici scolastici regionali
dovranno destinare al monitoraggio degli stessi finanziamenti, da
effettuarsi a livello regionale, in base a parametri fissati a livello
nazionale (
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/prot7705_06.shtml#allegati
).
Un'ulteriore sforbiciata del 27%.
Paola Capozzi
http://www.comitatigenitori.it
http://www.genitoriescuola.it
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