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Nota 21 maggio 1980 Prot. n. 1404 Oggetto: Al Provveditore agli studi di Novara. Atti degli organi collegiali della scuolaIn risposta alla nota su indicata si comunica che gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola. Il rilascio di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l'osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero.
Circolare Ministeriale 20 luglio 1977, n. 193 Prot. n. 61624/939 Oggetto: Rilascio di copie di documenti da parte degli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto - numero 92500/8.2 del 30 giugno 1977, relativa all'oggetto:
Si precisa, con l'occasione, che il D.P.R. 18 dicembre 1972, n. 1095 e il D.P.C.M. 24 giugno 1976 sono stati pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali n. 75 del 23 marzo 1973 e n. 258 del 28 settembre 1976. Eventuali quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti, dagli uffici o scuole interessate, alla direzione generale, ispettorato o servizio da cui sono amministrati. I Provveditori agli studi il Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine di tale provincia, sono pregati di riprodurre la presente circolare e di trasmetterla ai direttori didattici e ai presidi degli istituti e scuole secondarie delle rispettive circoscrizioni.
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