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Fonti normative: quali diritti hanno genitori, studenti e insegnanti, e cosa
devono fare per farli valere
Legge n. 449 dell’11 agosto 1984
Articolo 9. La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e
secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di
garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi
delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se
maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o
tutori. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto,
l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso e ogni
eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che
hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione
dell’insegnamento di altre materie, e secondo orari che abbiano per i detti
alunni effetti comunque discriminanti.
D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985
Articolo 2.1. a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve
determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri
per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico
giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario
delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto
dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e
per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione
d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto
di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.
Circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985
Articolo 1. Ciascuna scuola di ogni ordine e grado […] dovrà informare, in
tempo utile per l’iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la
patria potestà o gli alunni stessi se maggiorenni per aver già compiuto il
18° anno di età, circa le norme che sono a base delle procedure previste per
l’esercizio di tale diritto. A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le
scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o
direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonché copia
della presente circolare. L’allegato modulo, da riproporre, per gli anni
successivi non conterrà la parte relativa alla prima applicazione. Il modulo
dovrà essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto
dell’iscrizione. La scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica
all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui
riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista
l’iscrizione di ufficio, fermo restando, anche per le diverse modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo
dell’istituto, nell’approssimarsi dei termini di scadenza stabiliti, è
tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perché
possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.
Articolo 2. La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica
non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque
criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre
a essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un
principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non
deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione
[…] Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa
il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la
responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ogni opportuna
attività culturale e di studio, con l’assistenza degli insegnanti, escluse
le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.
Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986
Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la
potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di
insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di
studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di
detto insegnamento, si dispone quanto segue:
Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:
Allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica da
allegare alla domanda di iscrizione.
Allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di
studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica.
Le attività di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti
tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio
delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.
Dette attività sono svolte dai docenti, nell’ambito dell’orario di servizio,
con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da
remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 - quarto comma - del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio
dell’utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio. La
partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è
obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata
dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio
individuale.
Allegato B. Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura
attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto
conto delle proposte degli studenti stessi. Al fine di rendere possibile
l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo
svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.
Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività
culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della
personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte
all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia,
di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i
documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori
fondamentali della vita e della convivenza civile.
Circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986
Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli
di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di
assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti
e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a
fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati,
di un uguale tempo scuola. Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di
posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto
delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività
previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per
la scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle
precedenti circolari n. 128 - 129 - 130 e 131 del 3 maggio 1986 e dalla
circolare n. 211 del 24 luglio 1986 - concrete proposte, nell’ambito
dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque
non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato insegnamento o delle
predette attività educative di religione cattolica. Al riguardo, è appena il
caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che
comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale
funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza
dei collegi dei docenti dall’art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a
configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio
posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora
tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei
docenti, sarà cura dei capi d’istituto intervenire perché subito l’organo
collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio
delle attività in parola. Relativamente alla scuola elementare e media, le
attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano
dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative
da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4
agosto 1977 n. 517.
Legge n. 281 del 18 giugno 1986
Articolo 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano
personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità
scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresì esercitato
personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento
religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre
confessioni. 3. Le scelte in ordine a insegnamenti opzionali e a ogni altra
attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere
allegati alla domanda di iscrizione. 5. La domanda di iscrizione a tutte le
classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età -
contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi
1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da
chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di
cui all’art. 147 del codice civile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989
Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi
dell’ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle
altre norme o leggi di rango costituzionale». […] In particolare, nella
materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà
religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano
discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti
la libertà negativa di non professare alcuna religione. I valori richiamati
concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il
principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della
forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.
La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi
sarebbe patente discriminazione a loro danno, perchè proposta in luogo
dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro
lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi
all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un
diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e
impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline
scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede,
ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per
le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di
avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano
di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione
infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire
condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere
conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 13, 14 gennaio 1991
Sorge questione se lo “stato di non-obbligo” possa avere tra i suoi
contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola.
Occorre qui richiamare il valore finalistico dello “stato di non obbligo”,
che è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione
cattolica e altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno
della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come
quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona. Non è pertanto
da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non
avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi,
dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l’insegnamento di religione
cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite
dall’offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta
dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie
scuole l’insegnamento di religione cattolica, l’alternativa è tra un sì e un
no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersene o di non
avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo
esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta
affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate
alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la
libertà di religione. Lo “stato di non-obbligo” vale dunque a separare il
momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di
religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali
alla organizzazione scolastica. Alla stregua dell’attuale organizzazione
scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra
le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi
dall’edificio della scuola.
Circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991
La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi
dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello
dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina “uno stato di
non-obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti
dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non obbligo,
consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio
e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) “nessuna
attività” intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza
di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il
problema se lo “stato di non-obbligo” possa avere tra i suoi contenuti anche
quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. […] Ne consegue, come
sottolinea la Corte, che «alla stregua dell’attuale organizzazione
scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le
altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi
dall’edificio della scuola».
Sentenza TAR dell’Emilia-Romagna n. 250 del 17 giugno 1993
Se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto
esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di
riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono
esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità,
un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale […] Al di là
però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato,
non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente
religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita
nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo
dell’insegnamento delle materie di programma […] Ma il fatto più notevole e
più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto
ritenuti attività extrascolastiche (ma l’erronea qualificazione è
chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico,
cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle
materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò
previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione […] Qui non
si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non
partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose -
facoltà dalle impugnate delibere assicurata - il problema è a monte ed è un
altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta,
esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al
posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla
scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta,
ovviamente, tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà
di studenti e docenti di non partecipazione. L’assicurazione di questa
facoltà non elimina, come è evidente, il fatto obiettivo del turbamento e
dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e
dell’attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non
importa se anche limitata a una sola unità, dell’ora di ordinario
insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di
un’attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale.
Di un atto di fede che si compie nei templî a ciò destinati e nel foro
interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti
scolastici.
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Articolo 310 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica). 1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica
Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il
diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica. 2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro
genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato,
per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai genitori o da chi
esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui
all’articolo 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria
superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno
scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Per maggiori informazioni consultare:
- www.oraalternativa.it
- Comitato Bolognese Scuola e Costituzione
Si ringrazia l' UAAR per il materiale messo a disposizione.
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