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ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

PRSENTAZIONE DEL PROGETTO ORA ALTERNATIVA
(A CURA DI ROSALBA SGROIA - Responsabile UAAR “Progetto ora alternativa”)

A livello nazionale, nel 2005-2006, secondo dati CEI il 91,6% degli studenti delle scuole pubbliche si avvale dell’IRC (materne 94,7%, elementari 95,2%, medie 93,1%, superiori 85%).

Benché tali dati facciano pensare a una massiccia frequenza dell’ora di religione, evidenziano anche che circa 650.000 studenti non se ne avvalgono.

Chi non partecipa all’ora di religione ha sostanzialmente tre scelte:
- Nessuna attività
- Studio individuale (assistito o meno)
- Frequentare delle attività formative

L’UAAR, che ha tra i suoi obbiettivi l’abolizione dell’IRC nelle scuole pubbliche, non fornisce alcun suggerimento a genitori e studenti: qualunque scelta compiano è senz’altro da rispettare. Tuttavia, mentre le prime due scelte non necessitano di alcun supporto, la terza scelta crea sovente delle difficoltà: laddove l’insegnamento della religione cattolica è garantito, strutturato e finanziato adeguatamente, le altre attività sono precarie e senza nessuna regola nell’assegnazione degli insegnanti e dei finanziamenti.

Ne risulta una doppia discriminazione:
- Il diritto a un insegnamento previsto dalla legge viene, nei fatti, negato
- La libertà di coscienza dei non cattolici viene violata

Il panorama religioso italiano è peraltro radicalmente mutato, in quanto:
-Con l’aumento dell’immigrazione sono aumentati notevolmente i piccoli studenti con genitori non cattolici
- Sono in aumento anche le nuove religioni (New Age, Scientology, Testimoni di Geova…)
- Il Paese è sempre più secolarizzato: anche il numero dei non credenti è in aumento

Per rimediare a questa situazione, e per far affermare concretamente il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, l’UAAR ha deciso di lanciare un progetto sull’ora alternativa, in fase di elaborazione e da attuarsi all’inizio del prossimo anno scolastico, che prevede di:
-Dare assistenza ai genitori e agli studenti che chiedono l’attivazione di insegnamenti alternativi
- Creare uno spazio online dove genitori, studenti e insegnanti possano trovare informazioni, documentazione, materiale di studio e supporto didattico sugli insegnamenti attivati, contribuendo essi stessi all’arricchimento della piattaforma.
- Sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su queste tematiche, affinché tutti soggetti coinvolti siano in grado di effettuare consapevolmente le proprie scelte

Prof. Rosalba Sgroia
Responsabile UAAR “Progetto ora alternativa”
info@oraalternativa.it.



VADEMECUM

PREMESSA

Il presente vademecum è stato prodotto e diffuso dall’ UAAR a uso di quei genitori e studenti che non intendano avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.


SCELTE POSSIBILI

Le attività dei non avvalentisi hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi.


Chi non intenda avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha sostanzialmente 4 strade:

- Attività didattiche e formative (cosiddetti “insegnamenti alternativi”)
- Studio individuale assistito
- Studio individuale libero
- Uscita dall’edificio scolastico

Questo vademecum prende in esame esclusivamente la prima tipologia.


QUELLO CHE LA SCUOLA DEVE FARE

Garantire la parità di diritti fra coloro che seguono l’insegnamento di religione cattolica e coloro che non lo seguono.

Al momento delle iscrizioni, distribuire il modulo di scelta previsto dal Ministero (allegati D ed E della circolare annuale sulle iscrizioni).

Comunicare ai genitori l’offerta educativa e le modalità organizzative delle attività previste per i non avvalentisi.

Garantire l’attività alternativa che i genitori hanno scelto liberamente sul modulo a loro consegnato.

Consentire di cambiare la scelta da un anno all’altro.

Rilasciare informazioni ai genitori - e agli studenti maggiorenni - che richiedono informazioni scritte su tutte le decisioni che riguardano bambini e ragazzi e la gestione della scuola, ai sensi della legge 241/1990 sulla «Trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione».

Garantire agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono dell’IRC il diritto alla cedola libraria ministeriale dello stesso importo previsto per l’IRC (€ 5,93 o 5,94 a seconda della classe).


QUELLO CHE LA SCUOLA NON DEVE FARE

Distribuire moduli di scelta elaborati in proprio.

Tentare di convincere genitori e studenti a cambiare la propria scelta.

Organizzare cerimonie di culto, visite pastorali, benedizioni durante l’orario scolastico.

Consegnare pagelle contenenti la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e di cosiddette attività alternative.

Permettere la diffusione di opuscoli religiosi all’interno dell’istituto.

Aggregare gli alunni non avvalentisi ad altre classi.

Utilizzare l’insegnante impegnato nell’attività alternativa per la sostituzione di colleghi assenti


COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI

All’atto dell’iscrizione, bisogna riconsegnare l’allegato D dopo aver barrato la casella “scelta di non avvalersi dell’IRC” e l’allegato E dopo aver barrato la casella “attività didattiche e formative”. Si suggerisce di indicare già su quest’ultimo modulo l’insegnamento alternativo che si desidera sia attivato dall’istituto.

Per gli anni successivi vale la scelta iniziale, a meno che il cambiamento non sia comunicato tempestivamente all’istituto. L’art. 310 del Testo Unico delle norme sull’istruzione sembrerebbe vietare di abbandonare la frequenza dell’ora di religione in corso d’anno: ma ciò si configura come una violazione dell’art. 19 della Costituzione, e pertanto tale norma è da ritenersi superabile. Il passaggio alla frequenza di un’ora alternativa, anziché alla non attività o allo studio individuale, può tuttavia creare problemi nell’organizzazione scolastica.


QUALI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI POSSONO ESSERE RICHIESTI

Nonostante la lacunosità della normativa, gli insegnamenti che possono essere attivati sono molto vari: l’importante è che la loro natura sia coerente con la funzione educativa della scuola.

Gli insegnamenti possono essere sia curriculari (ad esempio, un’ora in più di inglese) che non curriculari.

Gli insegnanti sono scelti all’interno del corpo docente dell’istituto, pertanto l’attivazione di alcuni insegnamenti in luogo di altri dipende anche dalla formazione dei docenti dell’istituto.


COME INTERLOQUIRE CON LA SCUOLA SULLA DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ALTERNATIVI DA ATTIVARE

Nonostante, anche in questo caso, l’assoluta frammentarietà delle disposizioni, va ricordato che la normativa vigente prevede comunque, per le secondarie, che il collegio docenti tenga conto delle proposte degli studenti. Il Testo unico, invece, prevede che «nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe».

Suggeriamo pertanto, oltre che indicare gli insegnamenti richiesti già sull’allegato E, di stimolare il collegio docenti e/o i consigli suddetti con le proprie proposte.

Si ricorda a tal fine che ogni scuola è tenuta a redigere un Piano di Offerta Formativa (POF) con cui illustra pubblicamente le linee-guida con cui intende sviluppare il proprio progetto educativo. È senz’altro utile richiedere che all’interno del POF le “attività didattiche e formative” siano accuratamente dettagliate, in modo che gli organi scolastici prendano adeguata coscienza di questa realtà.


COME SONO GIUDICATI GLI STUDENTI

Il giudizio sull’IRC, così come quello sulle attività di chi non si avvale deve essere consegnato su foglio a parte. Così stabilisce il testo unico all’art. 309, recependo una norma in vigore dal 1928, mai più modificata.




NORMATIVA
Fonti normative: quali diritti hanno genitori, studenti e insegnanti, e cosa devono fare per farli valere

Legge n. 449 dell’11 agosto 1984

Articolo 9. La Repubblica italiana, nell’assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso e ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, e secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.



D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985

Articolo 2.1. a) il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.



Circolare ministeriale n. 368 del 20 dicembre 1985

Articolo 1. Ciascuna scuola di ogni ordine e grado […] dovrà informare, in tempo utile per l’iscrizione, i genitori dei propri alunni o chi esercita la patria potestà o gli alunni stessi se maggiorenni per aver già compiuto il 18° anno di età, circa le norme che sono a base delle procedure previste per l’esercizio di tale diritto. A tal fine, onde assicurare univoci criteri, le scuole faranno pervenire alle famiglie, tramite gli stessi alunni, o direttamente agli alunni se maggiorenni, l’allegato modulo nonché copia della presente circolare. L’allegato modulo, da riproporre, per gli anni successivi non conterrà la parte relativa alla prima applicazione. Il modulo dovrà essere compilato e restituito alla segreteria della scuola all’atto dell’iscrizione. La scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione di ufficio, fermo restando, anche per le diverse modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Pertanto, il capo dell’istituto, nell’approssimarsi dei termini di scadenza stabiliti, è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto perché possano esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi.



Articolo 2. La scelta in ordine all’insegnamento della religione cattolica non deve in alcun modo interferire o condizionare, o costituire comunque criterio per la composizione delle classi. Il rispetto del pluralismo, oltre a essere un valore peculiare della nostra Costituzione, deve costituire un principio educativo fondamentale del nostro sistema scolastico. La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica non deve quindi dar luogo a nessuna forma diretta o indiretta di discriminazione […] Il rispetto dell’anzidetto principio implica che la scuola, e per essa il capo di istituto e il collegio dei docenti ai quali compete la responsabilità complessiva della programmazione educativa e didattica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1974, n. 416, assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ogni opportuna attività culturale e di studio, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curriculari comuni a tutti gli allievi.



Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986

Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue:


Entro il 10 giugno p.v. devono essere consegnate agli studenti:

Allegato A, quale modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica da allegare alla domanda di iscrizione.
Allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all’allegato B) sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte dai docenti, nell’ambito dell’orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell’art. 88 - quarto comma - del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio dell’utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio. La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.


Allegato B. Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto conto delle proposte degli studenti stessi. Al fine di rendere possibile l’acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall’inizio delle lezioni. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.


Circolare ministeriale n. 211 del 24 luglio 1986

Tra i problemi che le SS.LL. hanno qui evidenziato si ritengono meritevoli di prioritaria considerazione quelli le cui soluzioni consentano di assicurare il rispetto delle scelte operate dalle famiglie e dagli studenti e nel contempo siano idonee a garantire il diritto di tutti gli allievi a fruire, con riferimento ai singoli ordini e gradi di istruzione frequentati, di un uguale tempo scuola. Allo scopo di realizzare tale effettiva parità di posizioni si sottolinea la necessità che i collegi dei docenti, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla programmazione delle attività previste per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività educative di religione cattolica (per la scuola materna), acquisiscano - secondo le modalità già previste dalle precedenti circolari n. 128 - 129 - 130 e 131 del 3 maggio 1986 e dalla circolare n. 211 del 24 luglio 1986 - concrete proposte, nell’ambito dell’azione programmatoria in parola, anche da parte di coloro che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi nel menzionato insegnamento o delle predette attività educative di religione cattolica. Al riguardo, è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei collegi dei docenti dall’art. 4 del D.P.R. n. 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei capi d’istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola. Relativamente alla scuola elementare e media, le attività formative da offrire agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica rientrano, come esplicitato in precedenti circolari, tra quelle integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517.


Legge n. 281 del 18 giugno 1986
Articolo 1. 1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine a insegnamenti opzionali e a ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente. 4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione. 5. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’art. 147 del codice civile.



Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989

Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell’ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale». […] In particolare, nella materia vessata gli artt. 3 e 19 vengono in evidenza come valori di libertà religiosa nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione. I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.



La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perchè proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di religione cattolica si è chiamati a esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato è obbligato, in forza dell’Accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione.


Sentenza Corte Costituzionale n. 13, 14 gennaio 1991

Sorge questione se lo “stato di non-obbligo” possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. Occorre qui richiamare il valore finalistico dello “stato di non obbligo”, che è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica e altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona. Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l’insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall’offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l’insegnamento di religione cattolica, l’alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva e una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione. Lo “stato di non-obbligo” vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica. Alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola.


Circolare ministeriale n. 9 del 18 gennaio 1991

La Corte ha chiarito che per quanti decidono di non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica, lo schema logico non è quello dell’obbligazione alternativa: per i predetti si determina “uno stato di non-obbligo”. Ha, quindi, ritenuto che i moduli organizzativi predisposti dall’amministrazione scolastica per corrispondere al non obbligo, consistenti in: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente; c) “nessuna attività” intesa come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente, non siano per il momento esaustivi residuando il problema se lo “stato di non-obbligo” possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. […] Ne consegue, come sottolinea la Corte, che «alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di non-obbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o di assentarsi dall’edificio della scuola».



Sentenza TAR dell’Emilia-Romagna n. 250 del 17 giugno 1993

Se certamente l’insegnamento della religione è cultura religiosa (e soltanto esso lo è), altrettanto certamente gli atti di culto, le celebrazioni di riti e le pratiche religiose non sono “cultura religiosa”, ma essi sono esattamente il colloquio rituale che il credente ha con la propria divinità, un fatto di fede individuale quindi e non un fatto culturale […] Al di là però dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato, non è consentito andare: pertanto, ogni altra attività, squisitamente religiosa (atti di culto, celebrazioni) non è prevista e non è consentita nelle aule scolastiche e meno ancora in orario di lezione e in luogo dell’insegnamento delle materie di programma […] Ma il fatto più notevole e più antigiuridico è che le pratiche religiose e gli atti di culto, a torto ritenuti attività extrascolastiche (ma l’erronea qualificazione è chiaramente strumentale) abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all’insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale. E vengano perciò previsti in luogo e in sostituzione delle normali ore di lezione […] Qui non si tratta di garantire agli studenti o ai professori la facoltà di non partecipare al compimento degli atti di culto e alle pratiche religiose - facoltà dalle impugnate delibere assicurata - il problema è a monte ed è un altro: l’illegittimità delle deliberazioni dei consigli di circolo sta, esattamente e fondamentalmente, nell’avere consentito l’inserimento, al posto delle normali ore di lezione, di attività del tutto estranee alla scuola e alle sue finalità istituzionali. Un fatto oggettivo che resta, ovviamente, tale nella sua antigiuridicità, anche se si prevede la facoltà di studenti e docenti di non partecipazione. L’assicurazione di questa facoltà non elimina, come è evidente, il fatto obiettivo del turbamento e dello sconvolgimento del normale e ordinato andamento della vita e dell’attività scolastica conseguente e consistente nella soppressione, non importa se anche limitata a una sola unità, dell’ora di ordinario insegnamento e nella previsione, in luogo di essa, della effettuazione di un’attività affatto estranea alle finalità e alla vita della scuola statale. Di un atto di fede che si compie nei templî a ciò destinati e nel foro interno della propria coscienza e non certo nelle sedi e negli ambiti scolastici.


Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Articolo 310 (Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica). 1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 2. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione, dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all’atto dell’iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell’autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Per maggiori informazioni consultare:
- www.oraalternativa.it
- Comitato Bolognese Scuola e Costituzione

Si ringrazia l' UAAR per il materiale messo a disposizione.