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Distribuzione volantini
In genere non e' mai indispensabile adempiere a tutto quanto prescritto dalla legge per
potere distribuire un volantino fuori dai cancelli di una scuola. Anzi, spesso
non e' nemmeno necessario farlo fuori dai cancelli. Il primo tentativo da fare
SEMPRE e', infatti, quello di chiedere la collaborazione del Dirigente Scolastico e
distribuirlo nelle classi agli alunni (magari facendo intendere che in un modo o
nell'altro il volantino comunque intendete distribuirlo, e quindi si fa' piu'
bella figura a collaborare). Talvolta pero', vuoi per i
contenuti, vuoi per incomprensioni, vuoi per attriti precedenti, questa
collaborazione viene negata. In questo caso verificate se il Regolamento di
Istituto dice qualcosa in merito. Se si: fatevi valere! Se non avete altra
scelta ricorrete pure al volantinaggio esterno. In questo caso valutate
attentamente se ritenete necessario fare tutto per bene (nel qual caso seguite
le istruzioni sottoriportate) o se vi basta stamparvi i vostri pacchi e
piazzarvi davanti ai cancelli. Alcune semplici regole da seguire per la
stesura di un volantino.
- l'argomento deve essere bene in evidenza (chi prende in mano il
volantino dara' una rapida occhiata per capire se metterlo in tasca o
buttarlo via, dovete catturare graficamente l'attenzione sul titolo o sullo
slogan).
- il testo deve stare tutto sul frontespizio (evitate, se
possibile, di mettere testo sul retro, per il motivo appena detto: se a chi
lo prende casca l'occhio sul retro, non ci ccapira' niente e rischierete che
venga cestinato)
- complessivamente il testo deve essere POCO! Agli italiani non
piace leggere, ricordate? I piu' si limitano a GUARDARE.
- Le parti importanti, le frasi che esprimono i concetti basilari,
vanno evidenziate (cambiando carattere, dimensioni, grassetto,
sottolineatura... a fantasia). Un testo monotono mal si presta a chi non e'
diposto a prestare molta attenzione.
- FIRMATELO!!! Un volantino anonimo vi metterebbe dalla
parte del torto, perche' darebbe l'impressione che volete laciare il sasso e
nascondere la mano. Se non siete organizzati in comitato o associazione,
frmatevi come "un gruppo di genitori" o "alcuni
rappresentanti di classe", ma firmatevi.
- Valutate se e' il caso di mettere un recapito, soppesando i
"pro" ed i "contro".
Mettere un numero di cellulare
potrebbe rendere il titolare bersaglio di troppe telefonate, e magari anche
sgradite. Men che meno usate un numero di abitazione! Un'indirizzo email,
magari aperto appositamente, e' l'ideale. Chi avra' veramente la volonta' di
contattarvi trovera' il modo di farlo, anche se non ha l'accesso al web. I
rompiscatole, invece, non potranno disturbare piu' di tanto.
Note legali
Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell’articolo 1 della legge n.374/1939.
Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l’esatta
e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore
nonché dell’anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L’articolo 2
della legge 47/48 impone anche l’indicazione del luogo della pubblicazione:
nel dubbio, meglio indicarli entrambi.
Per stampatore deve intendersi ogni persona o ente che riproduca, a scopo di
diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia,
litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione
dello stampato provvede un ente o un’associazione di fatto la responsabilità
per violazione dell’art.1 della legge 374/1939 non è di colui che ha
provveduto materialmente alla produzione dello stampato ma dell’ente o
dell’associazione che dispone del mezzo meccanico di riproduzione e, per esso,
del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le
sanzioni.
In tal caso la indicazione relativa all’ente è sufficiente ai fini degli
adempimenti legislativi, posto che in tal modo sarà possibile risalire alla
persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni.
La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l’obbligo di consegnare
quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede
l’officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. Detta
consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in
diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad
altra persona" (art.1 commi 1 e 3).
Quanto alle modalità di comunicazione dello stampato alle competenti autorità,
esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente
dette modalità. In particolare, quando si tratta di "fogli volanti",
essi vanno consegnati in "piego raccomandato", o a mani o per posta.
Per evitare problemi durante il volantinaggio, il giorno precedente alla
diffusione dei documenti e' consigliabile inviare tramite postacelere
(non posta prioritaria, ma postacelere, cosi' si ha in mano una ricevuta
dell'invio) o via fax quattro copie del dossier e del volantino alla
PREFETTURA locale, allegando una lettera in cui si scrive che "in
conformita' a quanto stabilito dalla legge 374/1939, ho provveduto ad inviare
n.4 copie del materiale che verra' utilizzato per attivita' informative in via
tal dei tali durante la giornata del 4 novembre prossimo. Cordiali
Saluti.". Portate con voi una copia della ricevuta durante il
volantinaggio per eventuali controlli. Se spedite via fax le copie del
volantino, inviate il fax da un ufficio postale in modo da avere una ricevuta
della spedizione.
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