R/R Anticipata via fax Oggetto: Edilizia scolastica - norme tecniche quadro ed Osservatorio
DIFFIDA EX ART. 3 LEGGE N. 281/98 Il CODACONS, in persona del legale rapp.te p.t. avv. Giuseppe Ursini, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede Nazionale del CODACONS in Roma, V.le G. Mazzini n. 73, PREMESSO che il CODACONS è una associazione senza fini di lucro che per statuto persegue la tutela “con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti … nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi” (Statuto CODACONS, art. 3, comma 1); che il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell’elenco delle associazioni di consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) con Decreto del Ministero dell’Industria 15 maggio 2000, e come, tale, componente del CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti); che la stessa è, pertanto, legittimata ad agire in forza della speciale procedura ex art. 3 e segg. della stessa legge per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti, tra i quali, rientra, alla stregua dell’art. 1, comma 2, lett. g), al fine di “inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti” (art. 3, comma 1, lett. a e b), il diritto “alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi” (art. 1, comma 2, lett. b), nonché il diritto “alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi” (art. 1, comma 2, lett. e); che, la Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7 giugno 1995 - GU SG nr 139 del 15.06.95) - Parte III - titolo: “condizioni ambientali della scuola” prevede espressamente la partecipazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori nelle scelte delle scuole in materia di sicurezza interna ed esterna; che, l’osservatorio sull’edilizia scolastica, istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 gennaio 1996 nr. 23, si è da tempo insediato ed è stato regolamentato con D.M. 18/04/1996 num. 428600 (GU. 30 aprile 1996 n. 100) di Codesto Dicastero e successive modifiche; che, il TAR Puglia, con sentenza nr. 229/99 del 17.02.1999, ha riconosciuto il Codacons titolare della potestà di controllo dell’attuazione della normativa relativa all’igiene e sicurezza nelle scuole; che, in virtù di quanto espresso dalla carta dei servizi scolastici, sarebbe stato opportuno, se non obbligatorio, prevedere la presenza delle associazioni di consumatori ed utenti all’interno dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica. Gli edifici scolastici devono essere costruiti a norma quale presupposto per poter garantire l’igiene e sicurezza degli utenti del servizio essenziale di pubblica istruzione; che, nonostante siano trascorsi svariati anni dall’insediamento del predetto osservatorio per l’edilizia scolastica, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica di cui alla Legge 11.01.1996 nr. 23 art. 5, comma 1, non risultano ancora emesse; che, in conseguenza della mancata emissione delle predette norme tecniche-quadro da parte di Codesto Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a tutt’oggi risultano impossibilitate ad emettere le specifiche norme tecniche esecutive di cui al successivo comma 2, art. 5 L. 23/96; che, allo scopo di non creare un pericoloso vuoto normativo, il legislatore, con la previsione di cui al successivo comma 3 del precitato art. 5, ha lasciato operativi gli indici previsti dal DM LL.PP. 18/12/1975 anche se vetusti e, nonostante ciò, gli stessi risultano nel tempo abbondantemente disattesi sia dalle istituzioni scolastiche e sia dagli EE.LL. e dai privati quali proprietari degli immobili nonché soggetti obbligati ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria; che, i dirigenti scolastici, identificati “datori di lavoro” ai sensi e con gli obblighi di cui all’art. 4 del Dlgs 626/94 e successive integrazioni, modifiche e normative ad esso collegate, conseguentemente all’invio della richiesta di cui all’art. 4, comma 12 (richiesta di esecuzione dei lavori al soggetto obbligato comunque prorogati a tutto il 2004) concretamente non adempiono, ovvero, non vengono messi in condizione di adempiere a quanto espressamente previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 31 (Requisiti di sicurezza e di salute) Dlgs 626/94 quale presupposto per poter proseguire in sicurezza l’attività didattica esponendo così l’utenza ed i lavoratori a rischi elevati; che, il dirigente scolastico - datore di lavoro, ai sensi dell’art. 21 comma 2 Legge 1.03.2002 nr. 39 è obbligato a valutare “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute e che, qualora all’interno dell’attività le capacità dei dipendenti risultano insufficienti, ai sensi del successivo comma 3, il datore di lavoro deve (non più “può” come precedentemente previsto) far ricorso a persone o servizi di prevenzione e protezione esterni. che, come abbondantemente dimostrato sia dall’indagine effettuata dall’ISPESL e sia dal sondaggio effettuato da Codesto ufficio, nelle scuole di tutto il territorio vi è la presenza di elevati ed ingiustificati rischi per la salute e la sicurezza degli utenti in quanto non risultano adottate misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente giusta previsione del comma 3 art. 31 Dlgs 626/94, così come modificato dall’art. 15 del Dlgs n. 242/96; che l’intera situazione così come sommariamente esposta risulta gravemente lesiva dei diritti, della salute, dell’igiene e della sicurezza degli utenti; che nei territori considerati zone sismiche si devono applicare tutte le norme in materia per la costruzione di edifici (come la legge 64 del 1974, il d.m. 47 del 1988). In particolare devono essere rispettate tutte le prescrizioni normative come la Relazione Geologica in caso di costruzione e ristrutturazione di edifici; che a seguito di mancata ottemperanza alle suddette norme deve essere disposta la demolizione dell’immobile. In tal senso Cass., sez. III, 21-02-1997 per cui “La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche dei decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche ha natura permanente, poiché è in facoltà dell’agente porre fine alla situazione antigiuridica, protraentesi nel tempo; la cessazione della permanenza può farsi coincidere o con la demolizione dell’opera o con l’esecuzione dei lavori di adeguamento, in quanto la violazione della normativa tecnica costituisce un autonomo reato di natura sostanziale rispetto a quelli formali contemplati dagli art. 17 e 18 l. n. 64 del 1974, e l’ordine di demolizione o le prescrizioni costituiscono sanzioni o provvedimenti formalmente amministrativi irrogati dall’autorità giurisdizionale e mirano a ripristinare l’interesse leso, sicché la sua reintegrazione, in una materia che interessa la pubblica incolumità, è tutelata anche dal precetto penale, onde il semplice esaurimento dell’attività edilizia, in detta ipotesi, non può far derivare la cessazione della permanenza”; in senso conforme: Cass., sez. III, 15-03-1994; Cass., sez. III, 23-02-1993; Cass., sez. VI, 17-05-1991; Cass., 07-10-1986; Cass., 13-05-1986; Cass., 10-01-1986; Cass., 31-01-1986). che anche gli edifici scolastici devono seguire le norme in materia antisismica sia in fase di costruzione che in fase di ristrutturazione. che le scuole costruite prima della legge 64 del 1974 devono adeguarsi alla suesposta normativa per i lavori di riparazione e sopraelevazione; che, in particolare, si ritiene che le istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private, abbiano violato il principio della corretta “erogazione di servizi pubblici secondo standars di qualità e di efficienza” (lett. g) e quanto espressamente previsto dalla carta dei servizi scolastici. Tanto premesso, il Codacons come sopra rappresentato DIFFIDA Codesto Ministero a: voler urgentemente emettere le norme tecniche-quadro di cui al comma 1, art. 5, Legge 23/96; a voler inserire almeno un rappresentante delle associazioni di utenti e consumatori all’interno dell’osservatorio sull’edilizia scolastica; a voler impartire a tutte le scuole le opportune direttive idonee a soddisfare le esigenze previste dal comma 3 dell’art. 31 del Dlgs 626/94 ovvero garantire una sicurezza equivalente adottando metodi alternativi a quelli relativi alla messa a norma degli edifici scolastici i quali lavori risultano prorogati fino a tutto l’anno 2004; a voler comunicare, nei tempi e modi previsti, a questa associazione le misure adottate per fronteggiare effettivamente le problematiche innanzi evidenziate.
Con espresso avvertimento che, in caso queste richieste venissero disattese in tutto o in parte, il Codacons si avvarrà della speciale procedura ex art. 3 comma 1, Legge 281/98, chiedendo ai Giudici competenti ed alle autorità di vigilanza di intervenire direttamente presso le istituzioni scolastiche interessate diffuse su tutto il territorio nazionale. Ci si riserva di richiedere anche risarcimento danni per i recenti fatti, di insicurezza e con vittime, avvenuti presso le scuole di Legnago, di San Giuliano di Puglia, di Roma ed altre interessate. Roma, 10 dicembre 2002
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