|
DISAMINA sul TRASPORTO SCOLASTICO Con il decreto ministeriale (Lavori Pubblici di concerto con la Pubblica istruzione) 18/12/75 (G.U. nr. 29 del 2/2/76) avente titolo "Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" , oltre a stabilire le caratteristiche dell'edilizia scolastica (dimensione e caratteristiche delle aule, dei corridoi, delle aeree verdi, delle mense, delle cucine, delle palestre, degli uffici, dei laboratori, dei corridoi, delle scale, del mobilio, della qualità dell'aria, dell'illuminazione, benessere termoigrometrico, antinfortunistica, 20 gradi e 45-55% di umidità, ecc.), furono fissati, secondo le considerazioni ed i principi stabiliti dalla stessa norma (punto 1.1.2.), i principi di localizzazione (bacino d'utenza) delle scuole (punto 1.1.) stabilendone le distanze ed i tempi massimi di percorrenza
Nello stesso decreto, al fine di evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, fu ammessa una deroga purché l'ente obbligato (Comuni e Provincie) istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo. (punto 1.1.3.) I suddetti principi ed indici restano ancora in vigore, come all' art. 5 comma 3 Legge 23/96 . Anche se il citato D.M. risulta abolito (con riserva) dall'art. 12 comma 5 della Legge nr. 23/96, il fatto che il Ministero della PI non abbia ancora emanato le norme quadro nè le Regioni e le Province autonome abbiano fatto altrettanto con le relative specifiche e conseguenziali norme tecniche esecutive (art. 5 commi 1 e 2 Legge 11/01/96 nr. 23), fa sì che gli enti competenti debbano prendere in considerazione gli indici di riferimento sopra specificati, come espressamente previsto fino all'approvazione (ripeto, non ancora avvenuta) delle norme tecniche regionali. Infatti, non può essere lasciato un vuoto normativo fino alla definitiva chiusura della questione da riformare. Bene. Chiarito il fatto che il DM del 1975 è attualmente ancora vigente ed imperativo, oltre che obbligatorio, passiamo alle considerazioni utili per valutare l'obbligatorietà, le caratteristiche e l'opportunità della fornitura del servizio di trasporto pubblico scolastico. - che non si possono obbligare i genitori a dotarsi di autovettura;ne consegue che il trasporto scolastico deve essere assicurato e Gratuito. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali non possono beneficiare di due deroghe
(eccessivo frazionamento ed obbligo di istituire il trasporto) a totale discapito dell'utenza.
Se, data l'autonomia scolastica e considerato il criterio della territorialità
(carta dei servizi scolastici - punto 4 del DPCM 7/6/95)
, l'utente ha la possibilità di scegliere una scuola sita nel bacino d'utenza, non si capisce
perché dovrebbero esimersi dall'istituire il servizio di trasporto (scolastico) gratuito. Ora passiamo alla sicurezza del trasporto. Le caratteristiche tecniche di autobus e scuolabus sono stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento (che prevede che l'autista debba essere munito di idoneo CAP - Certificato di Abilitazione Professionale), nonché dal Decreto Ministero trasporti 18/04/1977 (G.U. 19 maggio 1997 nr. 135) e successive modifiche ed integrazioni. Per scuolabus e miniscuolabus, al contrario degli autobus, sono state dettate una serie dì caratteristiche tecniche costruttive ed ergonomiche idonee a garantire la sicurezza della tipologia particolare di utenza (bambini): colorazione giallo limone che identifica il particolare pericolo connesso all'imprevedibilità dell'utenza del trasporto, pianale basso, finestre ampie, sedili ergonomici, ecc.. E' superfluo specificare le motivazioni che hanno indotto il legislatore a prevedere tali caratteristiche. Vi è solo il dato di fatto che molti bambini, cadendo dai gradini (alti) dei pullman gran turismo, utilizzati per il trasporto al posto degli scuolabus, si sono fatti seriamente male: ma le potenziali denuncie sono state subito messe a tacere facendo intervenire immediatamente le assicurazioni a liquidare con celerità il danno. Quindi e' pacifico che il trasporto scolastico, anche se affidato a ditte private, per essere sicuro e di qualità, deve essere effettuato con mezzi omologati scuolabus o miniscuolabus ed aventi le prescritte caratteristiche tecniche. Infatti, tale pacificità era stata ratificata ed affermata con il D. M. trasporti 02/02/96 (G.U. 26/02/96 nr. 47) che prevedeva l'effettuazione del trasporto scolastico solo con gli scuolabus. Poco tempo dopo, sulla spinta di alcuni Comuni, il ministero con D.M. 29/04/96 (G.U. 8/5/96 nr. 106) ha sospeso l'applicazione del predetto decreto stabilendo anche che i trasporti con scuolabus dovevano essere effettuati in condizioni di sicurezza idonee a garantire la protezione dei soggetti trasportati. Con D.M. 31/01/97 (G.U. 27/02/97 nr. 48) il Ministro dei trasporti, senza aver concertato con il Ministro della Pubblica Istruzione, ha abolito il D.M. del 02/02/96 ed ha stabilito che il trasporto scolastico può essere effettuato sia con scuolabus o miniscuolabus, che con autobus o anche (addirittura!) con autovetture in barba a tutti i concetti ed ai rischi su esposti. Grazie alle nuove norme, infatti, i Comuni, hanno immediatamente appaltato il servizio di trasporto a ditte private utilizzando autobus gran turismo che, come è noto, hanno pianali altissimi (sotto vanno i bagagli), sedili per adulti, vetrate non ampie e non idonee per i soccorsi e, inoltre, non hanno la colorazione gialla che identifica il particolare trasporto: insomma non hanno alcuna delle caratteristiche previste per gli scuolabus. Di contro, i D.S., convinti di non aver alcuna responsabilità connessa al trasporto, non
rilevano il rischio, non si adoperano affinché lo stesso sia eliminato ai sensi del
D. Lgs. 626/94
e nemmeno lo segnalano ai Comuni che non sono datori di lavoro dei bambini
scolari, in barba a quanto previsto dall'art. 2 lettera g della 626 e da altre disposizioni. saluti ed a disposizione per ulteriori chiarimenti. Mimmo DIDONNA - Codacons Settore scuola sicura.
|